Dal BIM al GID: la transizione digitale dopo il Correttivo al Codice Appalti

Cosa cambia per la transizione digitale della Pubblica Amministrazione dopo il D.Lgs. n. 209/2024 correttivo del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 25/01/2025

L’architrave su cui poggia la riforma dei contratti pubblici con il D.Lgs. n. 36/2023 è certamente rappresentato dai principi costituzionali del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2). L’obiettivo (almeno sulla carta) dichiarato era quello di trasformare l’attività della pubblica amministrazione al fine di aumentare la competitività e la produttività dell’intero sistema.

La transizione digitale della P.A.

Una trasformazione basata sull’innovazione tecnologica (che è opportuno chiamare “transizione digitale”) che il Libro I, Parte II, del Codice dei contratti, definisce non a caso “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” che ha cominciato a produrre effetti a partire dal 1° gennaio 2024 e sulla quale il Legislatore nazionale ha voluto correggere il tiro con il recente D.Lgs. n. 209/2024 di modifica.

La transizione digitale della pubblica amministrazione si concretizza in due aspetti principali:

  • l'e-procurement, ossia il processo completamente digitalizzato che accompagna l'intero ciclo di vita del contratto pubblico;
  • la gestione informativa digitale (GID), uno strumento fondamentale per ottimizzare la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione tecnica delle opere, che nella sua accezione più ampia corrisponde alla gestione informativa mediante il BIM (Building Information Modelling).

Mentre l’e-procurement ha cominciato a produrre efficacia già a partire dal 1° gennaio 2024, dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti dovranno fare molta attenzione alle procedure stabilite all’art. 43 del Codice dei contratti che al comma 1 dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.

L'art. 43 del Codice dei Contratti disciplina, dunque, l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Strumenti che mirano a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nei progetti pubblici, dal loro concepimento fino alla dismissione dell'opera.

Oltre all’art. 43, occorre considerare l’Allegato I.9 al Codice che definisce:

  1. le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
  2. i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  3. le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
  4. le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
  5. le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
  6. il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

Cosa deve fare la P.A.

L’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.9, definisce le attività propedeutiche della P.A. per l’integrazione nei propri processi dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Nel dettaglio, la P.A. deve:

  1. definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale;
  2. definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
  3. redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.

All’interno di questo processo di trasformazione, la norma UNI EN ISO 19650 (normativa tecnica sovranazionale e internazionale) e la norma UNI 11337-7 (normativa tecnica nazionale) definiscono gli standard tecnici da applicare.

Nel caso della gestione informativa digitale, la piattaforma dove operare si chiama “Ambiente di Condivisione Dati” (ACDat), mediante il quale è possibile raccogliere e condividere dati secondo modelli informativi ed elaborati digitali, garantendo al contempo la sicurezza per l’accesso e la tracciabilità.

Le figure chiave e responsabili della gestione informativa della P.A. sono:

  • il CDE Manager (Gestore dell’ACDat o Ambiente di Condivisione Dati);
  • il BIM Manager (Gestore dei processi digitali);
  • il BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi).

Le specifiche tecniche

Il citato Allegato I.9 fornisce specifiche dettagliate sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Ecco i punti principali:

  1. Scopo e Applicazione: Definisce le modalità di utilizzo del BIM per ogni procedimento tecnico-amministrativo, dalla programmazione alla dismissione delle opere. L'adozione del BIM è un criterio premiante nella qualificazione delle stazioni appaltanti.
  2. Preparazione delle Stazioni Appaltanti:
    • Formazione del personale: Le stazioni appaltanti devono attuare piani di formazione per il personale, garantendo competenze specifiche nel BIM.
    • Acquisizione di strumenti: Devono dotarsi di hardware e software adeguati per la gestione informativa digitale.
    • Organizzazione interna: È necessario redigere atti di organizzazione che definiscano ruoli, responsabilità, flussi informativi e standard.
  3. Nomina di figure chiave:
    • Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati.
    • Gestore dei processi digitali.
    • Coordinatore dei flussi informativi.

Questi ruoli sono fondamentali per garantire un'implementazione efficace e il coordinamento delle attività.

  1. Ambiente di condivisione dati:
    • Le stazioni appaltanti devono adottare un ambiente digitale che garantisce l'interoperabilità e la sicurezza dei dati.
    • I dati devono essere organizzati in formati aperti e non proprietari, rispettando norme tecniche europee e internazionali (es. UNI EN ISO 19650).
  2. Capitolato informativo e gestione dei flussi informativi:
    • La documentazione di gara deve includere un capitolato informativo con requisiti dettagliati.
    • I concorrenti devono presentare un'offerta di gestione informativa che risponda a tali requisiti.
  3. Ciclo di vita dell'opera:
    • Durante l'esecuzione dei lavori, il piano di gestione informativa deve essere aggiornato.
    • Per il collaudo finale, è obbligatorio consegnare modelli informativi aggiornati e verificati.
  4. Norme di riferimento:
    • Le norme UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 sono centrali per garantire uniformità nell'applicazione del BIM.
    • In assenza di tali norme, si possono adottare specifiche tecniche nazionali o internazionali riconosciute.
  5. Innovazioni tecnologiche:
    • L'Allegato incoraggia l'uso di soluzioni avanzate come realtà aumentata e immersive, strumenti per la sicurezza nei cantieri e monitoraggio digitale dei materiali.
  6. Espressione della trasformazione digitale:
    • La trasformazione digitale si concretizza sia attraverso l'e-procurement, ossia il "ciclo di vita digitalizzato del contratto pubblico", sia mediante la "gestione informativa digitale" (GID), applicata alle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione tecnica delle opere.
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