Superbonus e Bonus edilizi: nuovi chiarimenti dal Fisco sulle opzioni alternative

Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito dopo il D.L. n. 39/2024

di Luciano Ficarelli - 24/01/2025

In risposta all’interpello n. 907-907/2024, la Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un diffuso dubbio sull’utilizzo delle opzioni quando gli interventi sull’immobile riguardano contemporaneamente più tipologie di agevolazioni.

Le eccezioni al divieto di opzione alternativa

In particolare, il quesito proposto dall’istante fa riferimento a come interpretare il comma 5 dell’art. 1 del Decreto Legge 39/2024 nel senso in cui le eccezioni al divieto di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del Decreto Legge 34/2020 sono applicabili a tutte le spese agevolabili anche qualora siano stati eseguiti e pagati con fattura entro il 30 marzo 2024 solo alcuni dei lavori inclusi nell’appalto.

Per semplificare, si chiede se le spese sostenute per interventi realizzati entro il 30 marzo 2024 per utilizzare le opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura possano riferirsi a qualsiasi tipologia di agevolazione (super-sismabonus, super-ecobonus, bonus casa).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che nell’ipotesi in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo, la condizione per fruire delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi indicati.

Opzioni alternative e titolo edilizio

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata iniqua e incompleta: è vero che questa affermazione apre alla possibilità di utilizzo delle opzioni anche a coloro che hanno pagato una fattura alla data del 30 marzo 2024 relativa ad uno qualunque degli interventi ammessi alle agevolazioni; dall’altra parte, però, l’Agenzia sostiene che tutti gli interventi debbano essere indicati nel medesimo titolo abilitativo richiesto.

In pratica, la buona notizia è la seguente: se a seguito di approvazione di interventi edilizi condominiali sia stato richiesto un titolo abilitativo all’avvio dei lavori contenente sia interventi di superbonus che di bonus casa, basta aver sostenuto una spesa per interventi realizzati relativa anche ad uno solo di quelli ivi indicati per applicare le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

La cattiva notizia viene evidenziata dall’iniquità e dall’incompletezza della risposta. L’iniquità si manifesta quando il titolo abilitativo è relativo ad una sola tipologia di interventi (come è il caso della CILAS che riguarda gli interventi indicati nell’art. 119 del D.L. 34/2020) nonostante nello stesso immobile siano svolti, contemporaneamente o, peggio, a fine lavori di quelli superbonus, anche interventi di manutenzione straordinaria agevolati al 50%. L’incompletezza è manifestata dalla mancanza di considerazione per tutti i tipi di abilitazioni agli interventi riferiti a quel cantiere (Cilas, Cila, Permesso di Costruire, Scia, Scia alternativa al PdC).

Esempio pratico

Ad esempio, se un condominio ha iniziato i lavori presentando una Cilas e il contratto d’appalto prevede solo interventi di superbonus che vengono realizzati e pagati entro il 30 marzo 2024 e, in corso d’opera, il condominio approva anche altri interventi necessari agevolati con il bonus casa, apre una Cila e gli interventi sono pagati e realizzati dopo il 30 marzo 2024, solo il superbonus può essere oggetto di cessione del credito e sconto in fattura. Nemmeno “l’escamotage” di fare una variante alla Cilas consentirebbe l’utilizzo delle opzioni per i lavori agevolati con il bonus casa poiché, secondo l’indirizzo prevalente e consolidato, non è possibile utilizzare la comunicazione prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. 34/2020 per interventi non previsti dallo stesso articolo se non per quelli in edilizia libera.

Stessa cosa non accade qualora il titolo abilitativo sia un Permesso di Costruire richiesto per tutti gli interventi agevolati (ad esempio, demolizione e ricostruzione, efficientamento energetico e altri interventi di manutenzione straordinaria non connessi alla demo-ricostruzione). In questo caso, è stato sufficiente il pagamento entro il 30 marzo 2024 di una fattura emessa per qualsiasi intervento realizzato incluso nel PdC per “trainare” tutti gli altri interventi nella sfera dell’applicabilità delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020.

Conclusioni

A parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno fare riferimento al cantiere in cui gli interventi sono realizzati per evitare profili di iniquità tra coloro che hanno previsto “altri” lavori prima della richiesta del titolo abilitativo e coloro che hanno avuto la necessità di effettuare gli interventi imprevisti in corso d’opera. Soprattutto nell’ambito del superbonus, molti condomìni si sono affrettati a deliberare interventi previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020 per non perdere “l’occasione” del 110% (ricordiamo la corsa contro il tempo per deliberare entro il 24 novembre 2022) senza pensare a quanti altri lavori si potevano contestualmente realizzare, anche non correlati agli interventi superbonus, allo scopo di ridurre i costi per effetto delle economie di scala. È il caso, ad esempio, della pavimentazione del giardino condominiale o la coibentazione della corsia dei box.

Ebbene, in questi casi la mancata indicazione nel titolo edilizio dei lavori extra superbonus chiude la porta alle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura se i pagamenti e le fatture per quegli interventi realizzati sono successivi al 30 marzo 2024.

Per tali motivi, a parere di chi scrive, sembrerebbe opportuno un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca questo aspetto che crea evidente incertezza e indeterminatezza della norma.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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