Bonus edilizi 2025: tutte le novità in Legge di Bilancio

In un interessante approfondimento, ANIT spiega cosa cambia da quest'anno nel panorama delle detrazioni per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica

di Redazione tecnica - 24/01/2025

Con la Legge di Bilancio 2025, il quadro delle detrazioni per l’edilizia ha subito delle modifiche in termini di scadenze, aliquote spettanti, condizioni di accesso e interventi consentiti.

Legge di Bilancio 2025: le novità per le detrazioni edilizie

Sulle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 e introdotte dai commi 54, 55 e 56 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è intervenuta l’ANIT con un interessante approfondimento nel quale ha fornito:

  • un estratto commentato del testo della Legge di Bilancio 2025;
  • uno schema aggiornato sulle scadenze in vigore per i bonus in edilizia.

Nello specifico, il documento contiene tutte le informazioni su:

  • Ecobonus;
  • Sismabonus;
  • Bonus Casa;
  • Bonus Mobili;
  • Superbonus.

 

Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus: scadenze e aliquote 

ANIT ricorda che la Legge di Bilancio ha modificato il comma 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR, riducendo al 30%, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione per le spese sostenute.

Inoltre è stato introdotto all’art. 14 del D.L. n. 69/2013 il comma 3-quinquies stabilendo che l’Ecobonus spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati:

  • pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • pari al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

La percentuale sale al 50% per il 2025 e al 36% per gli altri due anni se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Modifiche anche all’articolo 16 del D.L. n. 69/2013, in relazione al Bonus Casa, secondo cui le spese di cui all’articolo 16-bis del TUIR, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) spetta una detrazione dall’imposta lorda pari:

  • al 36% per cento delle spese sostenute nell’anno 2025;
  • al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione sale al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% di quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Stesse aliquote di detrazione previste per il Sismabonus con il nuovo comma 1-septies.1., che si riferisce alle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.

Bonus Mobili

In riferimento al Bonus Mobili, con le modifiche al comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 69/2013, si dispone, che per gli anni 2024 e 2025, ai contribuenti che fruiscono del Bonus Casa, è riconosciuta anche una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, per un massimale di spesa che cambia di anno in anno (10.000 euro per l'anno 2022, 8.000 euro per l'anno 2023 e 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025) ed è ripartita in 10 rate annuali di uguale importo. La detrazione è valida per gli arredi legati agli immobili ristrutturati, purché i lavori siano iniziati entro l’anno precedente all’acquisto.

 

Superbonus

In riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (c.d. “Superbonus”), è stato inserito il comma 8-bis.1, secondo cui la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 è valida a condizione che entro il 15 ottobre 2024:

  • per interventi non condominiali sia stata presentata la CILA;
  • per interventi in condominio sia stata approvata la delibera assembleare e presentata la CILA;
  • per interventi di demolizione e ricostruzione sia stato richiesto il titolo abilitativo.

Inoltre dopo il comma8-quinquies è stato inserito il comma 8-sexies secondo cui le spese Superbonus sostenute nel 2023 possono essere detratte in 10 rate annuali uguali, a scelta del contribuente, con una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine per la dichiarazione del 2024. Eventuali imposte aggiuntive vanno pagate entro il saldo delle imposte del 2024, senza sanzioni o interessi.

Il documento si completa poi con uno schema riportante le diverse agevolazioni fiscali con l’orizzonte temporale di riferimento e le aliquote di detrazione e i massimali di spesa previsti.

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