Pergolato, pergola e pergotenda: una guida normativa e pratica

Di norma, queste tipologie di strutture rientrano in edilizia libera. Vediamo quali elementi le caratterizzano e quando invece è necessario un titolo edilizio

di Redazione tecnica - 26/01/2025

La realizzazione di un pergolato, di una pergola o di una pergotenda coinvolge diversi aspetti estetici, funzionali e normativi, non sempre di facile interpretazione.

Proviamo quindi a fare chiarezza, analizzando:

  • le definizioni e le cartatteristiche di questi manufatti;
  • la normativa vigente, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024);
  • se e quali titoli edilizi sono necessari;
  • gli orientamenti della giurisprudenza in materia.

Pergola, pergolato e pergotenda: le definizioni

Per comprendere se e quale titolo edilizio è necessario per questa tipologia di strutture, è fondamentale distinguere tra i seguenti termini:

  • la pergola è struttura leggera e discontinua, generalmente costituita da montanti verticali e traversi orizzontali o obliqui, realizzata per migliorare la vivibilità di spazi esterni. Non è chiusa ai lati né coperta in modo permanente;
  • il pergolato, simile alla pergola, è una struttura più definita e stabile, destinata a sostenere piante rampicanti o a creare zone d’ombra. Può avere una funzione decorativa o pratica e tende ad avere una maggiore integrazione con l’edificio principale;
  • la pergotenda è una struttura accessoria dotata di una copertura retrattile o removibile, progettata per proteggere da agenti atmosferici. La sua caratteristica principale è la temporaneità e la possibilità di modificare lo stato della copertura.

 

Attività edilizia: le norme di riferimento

Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), riferimento principale in Italia per l'attività edilizia, classifica gli interventi edilizi in diverse categorie, ciascuna richiedente specifici titoli abilitativi, basandosi sull’entità dei lavori, sulle modifiche apportate e sull’impatto sull’organismo edilizio preesistente.

Ricordiamo che le principali categorie di titoli edilizi sono:

  • edilizia libera: interventi minori che non richiedono alcuna autorizzazione, come manutenzione ordinaria, arredi esterni non strutturali o opere temporanee di modesto impatto, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), richiesta per interventi di manutenzione straordinaria o modifiche che non alterano la volumetria o la sagoma dell’edificio, come previsto all'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001;
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), disciplinata dall'art. 22 del Testo Unico Edilizia, si utilizza per opere di maggiore complessità, ma che non necessitano del permesso di costruire, come modifiche strutturali interne;
  • permesso di costruire, che va richiesto per interventi che incidono sulla sagoma, sulla volumetria o che comportano una trasformazione urbanistica rilevante. Esso è disciplinato dall’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.

 

Pergole, pergolanti e pergotende: quale titolo edilizio serve?

Nel caso di pergotende, pergolati e pergole, si tratta di interventi rientranti tra quelli elencati all’art. 6 “Attività edilizia libera” che, al comma 1, lettera b-ter) (modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) numero 1) della legge n. 105/2024, di conversione del d.l. n. 69/2024) include:

“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.

Pergolati, pegole e pergotende rientrano in edilizia libera e sono anche inserite nel glossario di edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018. Per la loro installazione non è quindi necessario il permesso di costruire.

Conferma arriva anche dal Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024) , che ha ampliato l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera, chiarendo da questo punto di vista le definizioni di pergola, pergotenda, pergolato.

Sebbene pergole, pergolati e pergotende si configurino come attività edilizia libera, occorre stare attenti alle caratteristiche delle strutture per comprendere se invece sia necessario un titolo edilizio. Ecco perché.

  • la pergola di norma rientra nell’edilizia libera, a patto che non abbia una copertura permanente o non modifichi l’estetica e la sagoma dell’edificio;
  • anche la pergotenda,rientra in edilizia libera in quanto struttura non incidente sul volume o sulla sagoma dell’edificio, il cui elemento principale è costituito dalla tenda e non dalla struttura;
  • pergolato: più complessa la situazione per il pergolato. Generalmente considerato opera di edilizia libera se di modeste dimensioni e con funzione decorativa o di supporto per piante rampicanti, tuttavia, se ha una copertura stabile o un impatto volumetrico significativo, potrebbe essere richiesta la SCIA o, addirittura, il permesso di costruire quando identificata come tettoia.

 

Le pronunce della giurisprudenza

La giurisprudenza in materia è copiosa, complici anche una non semplice interpretazione delle definizioni e la realizzazione di strutture a volte eccedenti quanto consentito.

Per esempio il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 luglio 2024, n. 6652, ha ricordato che si qualifica come pergotenda un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale che esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio”.

Sono classificabili come pergotende “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.

Diversamente, come stabilito con la sentenza del 18 ottobre 2024, n. 8349, una struttura che comporti un aumento volumetrico stabile (nel caso in esame con la realizzazione di 3 gazebi affiancati), configura non una pergotenda ma una struttura soggetta a permesso di costruire.

Il Tar Campania, nella sentenza del 25 ottobre 2023, n. 5805, ha ricordato che rientra nella nozione di pergolato una struttura in legno o metall "che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile, e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uso del tutto momentaneo". Per il TAR Lazio, con la sentenza del 24 settembre 2024, n. 16575, una struttura non facilmente amovibile, va classificata come tettoia soggetta a permesso di costruire, trattandosi di manufatto che comporta un notevole impatto sull’assetto del territorio.

 

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