Testo Unico Edilizia e Salva Casa, dov’è finita la circolare del MIT?
A distanza di 6 mesi dalla conversione in legge del Decreto Salva Casa, tecnici della P.A. e liberi professionisti attendono ancora l’aggiornamento della modulistica edilizia
Quasi pronta, anzi no. La circolare attuativa del decreto-legge Salva Casa, promessa dal Ministero delle Infrastrutture (MIT) per la fine di novembre 2024, si è persa tra i rinvii: prima a dicembre, poi ai primi del 2025.
Eppure, come sottolineato dal MIT, “Il decreto-legge Salva Casa è una legge dello Stato che deve essere attuata da tutte le Amministrazioni territoriali competenti” e “Resta ferma la piena operatività delle norme legislative in pendenza dell’adozione della circolare”. Tuttavia, i professionisti dell’edilizia e le pubbliche amministrazioni si trovano ancora a fare i conti con aspetti normativi che necessitano di chiarimenti ben oltre una semplice circolare ministeriale.
Salva Casa: cosa prevede
Con la pubblicazione della Legge n. 105/2024, che ha convertito il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), dal 28 luglio 2024 (senza alcun regime transitorio!) sono entrate in vigore numerose disposizioni che hanno riscritto importanti articoli del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Ecco le principali novità:
- distanze tra fabbricati: inserito il comma 1-quater all’art. 2-bis per deroghe relative al recupero dei sottotetti;
- vetrate panoramiche (VePA) e pergotende: modificate le disposizioni dell’art. 6 (Attività edilizia libera);
- stato legittimo: rivista la definizione (art. 9-bis, comma 1-bis), isolando le difformità delle parti comuni da quelle delle unità immobiliari (art. 9-bis, comma 1-ter);
- cambio di destinazione d’uso: introdotte modifiche agli artt. 10 e 23-ter, finalizzate ad una nuova disciplina per i mutamenti d’uso;
- agibilità: deroga ai requisiti per piccole unità immobiliari con nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater inseriti all’art. 24;
- abusi edilizi e demolizione: esteso a 240 giorni il termine per la demolizione degli abusi edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi (art. 31, comma 3) e modificato il procedimento di alienazione dell'immobile acquisito dalla pubblica amministrazione (art. 31, comma 5);
- variazioni essenziali: eliminate tra queste le difformità parziali realizzate sugli immobili vincolati (art. 32, comma 3);
- sanzione alternativa alla demolizione aumentata per gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 2);
- tolleranze costruttive-esecutive: aggiornata la disciplina (artt. 34-bis);
- casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo: previste nuove forme di regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 10/1977 (art. 34-ter, commi 1, 2 e 3) e delle parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile (art. 34-ter, comma 4);
- sanatoria: modificata la sanatoria ordinaria (art. 36), prevista una nuova sanatoria semplificata (art. 36-bis) e aumentata la sanzione per gli interventi in assenza della o in difformità dalla SCIA (art. 37, comma 1).
Salva Casa: cosa manca
Il MIT, riferendosi al Salva Casa, insiste nel definire il decreto come una legge “auto-applicativa”, ma l’operatività reale richiede ben altro. Due aspetti critici spiccano:
- modulistica edilizia unificata: l’aggiornamento non può derivare da una semplice circolare ministeriale, ma necessita di un accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali. Senza di esso, le piattaforme digitali comunali restano bloccate;
- sanzioni per la nuova sanatoria: l’art. 36-bis introduce una procedura innovativa, ma permangono incertezze sulla determinazione delle sanzioni, con il rischio di contenziosi.
Per esempio, il pagamento richiesto a titolo di oblazione può variare significativamente in base alla tipologia dell’abuso:
- interventi in parziale difformità: doppio del contributo di costruzione o una quota incrementata del 20%.
- interventi senza segnalazione certificata: importi calcolati dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate in base al valore venale dell’immobile, con minimi e massimi fissati tra 516 e 10.328 euro.
La complessità di queste disposizioni, ancora priva di dettagli normativi esaustivi, rende arduo il compito degli operatori tecnici e delle amministrazioni.
La mancanza di una circolare esplicativa, unita all’assenza di accordi istituzionali per aggiornare strumenti essenziali come la modulistica edilizia, mette in difficoltà un settore che necessita di chiarezza e certezze operative. Il Salva Casa, pur introducendo innovazioni significative, rischia di rimanere un cantiere aperto, con norme difficilmente applicabili senza il supporto di strumenti attuativi adeguati.
Che fine ha fatto, quindi, la circolare del MIT? Resta il dubbio, e con esso l’attesa di risposte concrete.