Salva Casa, nuova circolare della Regione Campania
Dalla Regione Campania la circolare con le indicazioni operative per l’utilizzo della nuova versione del Testo Unico Edilizia post aggiornamento Salva Casa
Mentre il comparto dell’edilizia è in “trepida” attesa delle Linee guida del MIT, la Regione Campania ha pubblicato una nuova circolare che contiene delle indicazioni per la corretta applicazione del Salva Casa nel contesto regionale includendo alcuni importanti chiarimenti sull’art. 33-quater della Legge regionale n. 16/2004, introdotto con la L.R. n. 5/2024.
Salva Casa: le disposizioni applicabili in Campania
La circolare 28 gennaio 2025, n. CI/2025/3 chiarisce quali sono le norme di principio del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - post aggiornamento arrivato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) - immediatamente applicabili nel territorio regionale.
La circolare rappresenta, dunque, uno strumento di raccordo tra la normativa statale e quella regionale, fornendo indicazioni pratiche per l’attuazione del Salva Casa in Campania. Entrando nel dettaglio, viene rilevata l’immediata applicazione dei seguenti articoli:
- 9-bis (stato legittimo degli immobili),
- 24 (agibilità),
- 31-34-ter (interventi edilizi in difformità),
- 36-36-bis (accertamento di conformità),
- 37 (difformità da SCIA).
Mentre, le modifiche all’articolo 32 del TUE rimandano a definizioni regionali per le variazioni essenziali, che saranno oggetto di un provvedimento specifico.
Recupero sottotetti
Relativamente all’art. 2-bis, comma 1-quater, sulle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati per il recupero dei sottotetti, la circolare evidenzia che il tema in Campania è disciplinato oltre che dal TUE anche:
- dalla Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15;
- dalla Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13 (art. 2, commi 6 e 7);
- dalla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, come modificata con Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 5 (art. 43 quater).
Pur essendo applicandosi integralmente il citato comma 1-quater, art. 2-bis, del TUE, la disciplina regionale vigente in Campania risulta più favorevole di quella nazionale e resta pienamente applicabile per espressa previsione.
Viene inoltre specificato che in Campania:
- gli interventi di recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia;
- nei Comuni con PSU approvato, è consentita la destinazione d’uso anche terziaria, turistico-recettiva o commerciale prevalente;
- nei Comuni senza PSU, il recupero è limitato alla destinazione abitativa.
Edilizia libera: VePa e pergotende
La circolare recepisce le novità sull’edilizia libera contenute all’art. 6, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), del TUE, relative alla realizzazione di:
- Vetrate panoramiche amovibili (VEPA);
- pergotende.
La normativa regionale integra ulteriori interventi attuabili liberamente, in base all’articolo 2 della L.R. n. 13/2022.
Cambi d’uso
In Campania, la materia dei mutamenti d’uso è disciplinata, oltre che dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 - che disciplina, prevalentemente, i mutamenti di destinazione d’uso riferiti a singole unità immobiliari (salvo il secondo periodo del comma 3, riferito ai mutamenti di un intero immobile) – anche:
- dalla Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19 (art. 2, co. 5, 6, 7 e 8), che contiene disposizioni in materia di edilizia;
- dalla Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13 (art. 2, co. 4 e 6), che contiene disposizioni in materia di urbanistica;
- dalla Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (artt. 26 e 27), che contiene disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica e edilizia.
La normativa regionale:
- aggiunge ulteriori semplificazioni per il mutamento d’uso di singole unità immobiliari;
- prevede che i mutamenti d’uso senza opere o con opere di edilizia libera richiedono la SCIA;
- precisa che:
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità
immobiliari, all’interno della stessa categoria funzionale, si fa
riferimento all’articolo 23 ter, co. 1 quinquies, e quindi:
- in caso di mutamento senza opere, o con opere di edilizia libera, occorre la SCIA di cui all’art.19 della l. n. 241/1990;
- in caso di mutamento con opere, occorre il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al cambio d’uso, fermo restando che, per le opere riconducibili all'articolo 6 bis, si procede con SCIA, anziché con CILA.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, tra le diverse categorie funzionali di cui all’articolo 23 ter, co. 1, lettere a), a-bis), b) e c) del TUE, si fa riferimento al comma 1 quinquies del medesimo articolo, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della l. r. n. 19/2001 per il mutamento, senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, che è liberamente attuabile.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile, all’interno della stessa categoria funzionale, si fa riferimento all’articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022 (SCIA alternativa a permesso di costruire), salve le ipotesi di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e 8 della l. r. n. 19/2001, subordinate a permesso di costruire.
- Per il mutamento di destinazione d'uso di un intero immobile, tra le diverse categorie funzionali (fattispecie non disciplinata dal TUE), si applica integralmente la disciplina regionale e, quindi, l’articolo 2, co. 6, della l. r. n. 13/2022, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della l. r. n. 19/2001.
- Per il mutamento, con o senza opere, anche tra diverse categorie funzionali, che non genera incremento del fabbisogno degli standard urbanistici, si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 2 della l. r. n. 13/2022. Questo tipo di mutamento è liberamente attuabile, in quanto urbanisticamente non rilevante in Campania (come confermato anche dall’articolo 27 della l. r. n. 31/2021).
- Per il mutamento di destinazione d'uso di singole unità
immobiliari, all’interno della stessa categoria funzionale, si fa
riferimento all’articolo 23 ter, co. 1 quinquies, e quindi:
- conferma che per i mutamenti d’uso tra diverse categorie funzionali, si applicano le norme regionali (L.R. n. 19/2001 e L.R. n. 13/2022).
Rigenerazione urbana
Relativamente all’art. 33-quater della L.R. n. 16/2004 (Interventi per la rigenerazione urbana), la norma prevede tre tipologie di interventi:
- Interventi realizzabili con titolo abilitante diretto.
- Interventi subordinati a permesso di costruire convenzionato.
- Programmi Operativi (PO) di rigenerazione urbana.
I Comuni possono escludere aree dagli incentivi previsti, ma la norma resta applicabile fino all’approvazione del PUC (entro il 30 giugno 2025). I PO comportano dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincoli espropriativi.
Documenti Allegati
Circolare Regione Campani 28 gennaio 2025, n. CI/2025/3