DDL Salva Milano: parere positivo di ANCE sul testo

La valutazione dell'Associazione: il disegno rappresenta una risposta adeguata all'attuale incertezza normativa che mette a rischio le politiche di rigenerazione urbana

di Redazione tecnica - 30/01/2025

Nonostante si ipotizzi un allungamento dei tempi per l’approvazione del DDL 1309/S “Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia”, c.d. “Salva Milano”, proseguono le audizioni sul disegno di legge.

DDL Salva Milano: l'audizione di ANCE

Tra gli interventi in Commissione Ambiente al Senato, quello di ANCE, che ha espresso parere positivo sulla bozza come approvata dalla Camera, riconoscendo nel testo una risposta adeguata alla situazione attuale di incertezza normativa che rischia di provocare una battuta d’arresto delle politiche di rigenerazione urbana. Per l'Associazione, le conseguenze di questa incertezza sul mercato abitativo e immobiliare riguardano non solo imprese, professionisti e tutta la filiera delle costruzioni, ma anche famiglie e cittadini. Ne deriva l’urgenza di una risposta per far ripartire il mercato.

Il testo, quindi, per ANCE rappresenta un ragionevole compromesso che consente di superare le problematiche che hanno interessato Milano, garantendo al tempo stesso su tutto il territorio nazionale un’applicazione certa e uniforme di queste norme fondamentali per lo sviluppo urbano fermo restando che si tratta di un punto di partenza per una riforma complessiva del quadro normativo, con la rforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Le norme interessate

L’Associazione ribadisce come il “Salva Milano” non sia una norma attinente solo la città meneghina, ma cerca di porre soluzione a un problema generato da una stratificazione di norme anacronistiche, risalenti al 1942 e al 1968, emanate in un periodo in cui il modello di sviluppo territoriale era legato all’espansione dei centri urbani e l’assetto delle competenze legislative era profondamente diverso per l’assenza delle Regioni.

La PDL – formata da un unico articolo – ha quindi il merito di andare incontro a questa esigenza con riferimento alle disposizioni sulle quali attualmente sono concentrate le principali problematiche e incertezze della materia e cioè:

  • l’art. 41-quinquies, comma 1 della legge n. 1150/1942 (ex comma 6) in base al quale nei piani urbanistici dei comuni “nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25”, la realizzazione degli edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti deve essere preceduta dalla previa approvazione di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, ossia di un piano urbanistico di livello attuativo, esteso alla intera zona e contenente la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa;
  • l’art. 8, punto 2 del DM n. 1444/1968 che stabilisce i limiti di altezza degli edifici ubicati nelle zone omogenee B ossia gli ambiti cd. “consolidati” del territorio comunale, prevedendo che l’altezza massima dei nuovi edifici non possa superare quella degli edifici preesistenti e circostanti, a meno che gli edifici non siano oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata con previsioni plano volumetriche, nel rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all’articolo 7;
  • l’art. 3 comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 che definisce la categoria della ristrutturazione edilizia comprendente anche le operazioni di demo-ricostruzione degli edifici.

È noto che il punto di partenza per una norma di interpretazione autentica è quello di ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali. La proposta di legge va proprio nella direzione di superare non solo un’incertezza normativa che nel tempo si è andata a delineare, ma anche di superare orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli che non trovano il proprio fondamento nella cornice della norma oggetto di interpretazione.

Inoltre, la proposta è in linea con quelle che sono e che saranno le politiche che la stessa Europa chiede in termini di contenimento del suolo. La densificazione è, infatti, una forma di risparmio di suolo che aiuta a tenere liberi da edificazione ulteriori spazi delle aree urbane.

Secondo ANCE, trasformare aree ecologicamente già compromesse, in quanto intercluse in tessuti completi o in via di completamento, può evitare la trasformazione di aree totalmente inedificate. L’efficienza dell'uso del suolo — l'equilibrio di crescita economica con un minore sfruttamento della risorsa possibile — è la chiave per uno sviluppo sostenibile.

 

Le valutazioni di ANCE 

Art. 1, commi 1 e 2 - Interpretazione autentica dell’art. 41 quinquies comma 1 Legge 1150/1942 e dell’art. 8, punto 2 del DM 1444/1968

La norma di interpretazione autentica va positivamente nella direzione di specificare i casi in cui sussiste o meno l’obbligo del piano particolareggiato o della lottizzazione convenzionata. In particolare, con tale formulazione si cerca di andare innanzitutto incontro a quelle linee interpretative che non richiedono la previa approvazione di un piano attuativo nel caso in cui si intervenga in aree urbanizzate.

La disposizione, oltre ad essere coerente con le stesse dinamiche di sviluppo che l’Europa richiede, lascia comunque sempre libero il Comune di decidere, in base al proprio potere pianificatorio, su quali ambiti o zone consentire determinate operazioni edilizie senza un piano attuativo.

Art. 1, commi 3 e 4 - Interpretazione autentica dell’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001

Per ANCE, la proposta va positivamente a ribadire quanto previsto dal legislatore con le modifiche che sono state apportate alla categoria della ristrutturazione edilizia tra il 2013 e il 2020 in quanto:

  • si chiariscono maggiormente i tratti distintivi di tale tipologia di intervento, cercando di superare nuovamente i filoni giurisprudenziali che ne danno una lettura più restrittiva che ha portato ad una grave incertezza normativa;
  • incentivare la demo-ricostruzione con il riuso di aree già urbanizzate e edifici esistenti,
  • si ribadiscono le tutele nel caso in cui si tratti di immobili soggetti ai vincoli del D.lgs. 42/2004, fermo restando de deroghe introdotte nel 2022 con Il Decreto energia e con il Decretp Aiuti,

Art. 1, comma 8 - Opzione per la cessione del credito e sconto in fattura per interventi di demolizione e ricostruzione in piani di recupero

Sulla norma, ANCE specifica che:

  • è circoscritta ai soli interventi di demolizione e ricostruzione ricadenti in piani di recupero, nell’ambito dei quali vengono realizzati lavori energetici e/o antisismici agevolati con il Superbonus o con gli altri bonus ordinari, senza interessare le altre ipotesi per le quali è ancora consentito, per le spese 2025, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in presenza delle condizioni fissate dal DL 11/2023- legge 38/2023 e dal DL 39/2024 – legge 67/2024;
  • non incide sulle altre fattispecie per le quali era possibile esercitare le opzioni per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, quale, ad esempio, il cd. “Sismabonus acquisti” (di cui all’art.16, co.1-septies, DL 63/2013 – legge 90/2013). Per tale incentivo, infatti, a prescindere dal fatto che l’operazione fosse compresa o meno in un piano di recupero, la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura è stata mantenuta sino a tutto il 2024 alla sola condizione legata alla richiesta del titolo abilitativo entro il 17 febbraio 2023.
  • dovrebbe riguardare le spese per gli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti in piani di recupero, sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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