Normativa antisismica: chiarimenti sulla conformità delle opere strutturali abusive
Il procedimento sulle violazioni sismiche è diverso dall'iter di sanatoria edilizia poiché è finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza sismica e non alla verifica della doppia conformità
L'art. 100 del d.P.R. n. 380/2001 (ex art. 25 della legge n. 64/1974), stabilisce che, in caso di estinzione del reato, la Regione può disporre la demolizione delle opere abusive o ordinarne la conformazione alle normative antisismiche.
Si tratta di un procedimento indipendente dall'iter di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, (recepito in Sicilia dall'art. 14 della l.r. n. 16/2016), poiché è finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza sismica e non alla verifica della doppia conformità edilizia e urbanistica, di competenza comunale.
Qualora quindi il Genio Civile si pronunci per il decreto di sussistenza di opere strutturali abusive, il provvedimento è pienamente legittimo e non può essere sovrapposto alla procedura relativa all’accertamento di conformità delle opere.
Opere abusive: la normativa antisismica e l'accertamento di conformità
A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 20 dicembre 2024, n. 4182, rigettando il ricorso presentato per l'annullamento di un decreto sussistenza di opere strutturali abusive emesso dal Genio Civile, per interventi realizzati in un fabbricato di due piani e mansarda, in violazione della normativa antisismica sancita dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
La vicenda ha origine dalla richiesta, da parte di uno dei comproprietari dell'immobile, del decreto di sussistenza delle opere abusive finalizzato alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Gli altri comproprietari, tuttavia, hanno impugnato il provvedimento, sostenendo:
- l'assenza del loro preventivo assenso;
- la violazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e degli articoli 52 e 83 del d.P.R. 380/2001;
- la mancanza della doppia conformità, in violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, come recepito in Sicilia dall'art. 14 della l.r. n. 16/2016;
- una falsa rappresentazione dei dati nella richiesta al Genio Civile, che non ha esercitato i poteri di autotutela.
Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l'azione del Genio Civile. Il provvedimento impugnato si fonda sull'art. 100 del d.P.R. n. 380/2001 (ex art. 25 della legge n. 64/1974), che stabilisce che, in caso di estinzione del reato, la Regione può disporre la demolizione delle opere abusive o ordinarne la conformazione alle normative antisismiche.
Questo procedimento è indipendente dall'iter di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia dall'art. 14 della l.r. n. 16/2016, poiché è finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza sismica e non alla verifica della doppia conformità edilizia e urbanistica, di competenza comunale.
Estinzione reato sismico: la procedura per immobili abusivi
In Sicilia, l'art. 100 del d.P.R. n. 380/2001 è stato recepito con modifiche dall'art. 16 della l.r. n. 16/2016, successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, della l.r. n. 23/2021 e dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. n. 2/2022. La normativa stabilisce che, in caso di estinzione del reato:
- il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, su parere del Genio Civile, ordina la demolizione delle opere abusive o ne impone la modifica per renderle conformi;
- se la conformità antisismica è accertata, il procedimento amministrativo viene definito sulla base del parere del Genio Civile;
- se l'estinzione del reato non riguarda violazioni delle norme antisismiche, il Genio Civile conclude autonomamente il procedimento;
- in caso di inadempienza, si applica l'art. 99 del d.P.R. n. 380/2001 per l'esecuzione coattiva delle misure necessarie.
La sentenza del TAR
La decisione del TAR chiarisce che il procedimento disciplinato dall'art. 100 del d.P.R. n. 380/2001 ha come obiettivo primario la sicurezza sismica e non la conformità edilizia.
L'art. 100 del d.P.R. n. 380/2001 non individua specifici soggetti legittimati, poiché il procedimento mira alla tutela della pubblica incolumità e può essere attivato d'ufficio dalla Pubblica Amministrazione su segnalazione privata.
Inoltre, sia l'art. 100, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 che l'art. 16, comma 4, della l.r. n. 16/2016 prevedono che la demolizione o la conformazione delle opere abusive possano essere eseguite d'ufficio, senza necessità di iniziativa da parte dei privati.
Pertanto:
- il Genio Civile non ha competenza sulla doppia conformità, che resta di esclusiva valutazione comunale;
- la mancanza di un'errata rappresentazione sostanziale dei dati non incide sulla validità del provvedimento;
- il procedimento si fonda sull'interesse pubblico alla rimozione delle situazioni di rischio, con possibilità di intervento coattivo.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del decreto di sussistenza, indipendente dall’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 dei Testo Unico Edilizia.