Subappalto: il MIT sul principio di rotazione

Il parere del supporto giuridico sulla scelta dell'appaltatore di subappaltare i lavori a una ditta già affidataria in precedenza di appalto analogo

di Redazione tecnica - 04/02/2025

Nell’ambito di un affidamento diretto, la scelta di subappaltare i lavori a una ditta già affidataria in precedenza di un appalto analogo, nella stessa categoria di opere, è a carico dell’appaltatore.

Subappalto e principio di rotazione: il parere del MIT

Ne deriva che la Stazione Appaltante non ha il potere di sindacare sulla scelta dell'appaltatore in merito all'impresa subappaltatrice, oltre a quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

A specificarlo è il MIT con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3261, in risposta a un quesito sulla necessità – o meno – di applicare il principio di rotazione degli appalti anche in caso di subappalto.

Spiega il supporto giuridico che nell'art. 119 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) non vi è alcun limite o divieto nel caso in cui un subappaltatore sia stato previamente appaltatore della stazione appaltante.

Come specificato al comma4 dell’art. 119, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

  • a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  • b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione;
  • c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L’art. 49, relativo al principio di rotazione degli affidamenti, dispone che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

È quindi evidente che nella norma si parli di appalto ma non di subappalto, motivo per cui la scelta dell’appaltatore in merito all'affidamento del subappalto non è sindacabile dalla SA.

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