Superbonus 110%: per lo sconto in fattura rileva la data di invio al SdI
Il pagamento di una fattura, anche se con sconto integrale, si intende effettuato quando essa viene inoltrata al SdI. Un invio tardivo può avere conseguenze sull'aliquota di agevolazione spettante
La fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio al SdI, che deve avvenire entro 12 giorni dall’emissione del documento del pagamento.
Questo significa che lo sconto in fattura integrale, che corrisponde al pagamento complessivo da parte del committente, si intende applicato nel momento in cui la fattura viene inoltrata al SDI.
Superbonus e sconto in fattura: occhio alla data di invio al SDI
Si tratta di un aspetto particolarmente delicato in materia di Superbonus tenendo conto che dal 2024, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi agevolati è scesa al 70% dal precedente 110%. Eventuali errori di invio “a cavallo” tra i 2 anni hanno quindi conseguenze non da poco, come dimostra il caso affrontato dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, con la sentenza del 13 dicembre 2024, n. 18322.
Il giudice ha infatti respinto il ricorso presentato da un condominio sulla sospensione esul definitivo diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione delle opzioni alternative alle detrazioni dirette nell’ambito di un intervento Superbonus, per lavori effettuati nel 2023.
In particolare, il Fisco aveva accertato che una fattura, emessa con sconto integrale il 15 dicembre 2023, era stata trasmessa al SDI solo il 10 gennaio 2024.
L’invio tardivo avrebbe comportato un errore sostanziale sull’individuazione dell’agevolazione spettante, in quanto la spesa andava attribuita all’anno 2024 e non al 2023, determinando l’annullamento totale del credito, vista la diversa percentuale di detrazione spettante per le spese anno 2024, pari al 70%, anziché quella del 110% relativa alle spese sostenute nell’anno 2023.
Secondo i ricorrenti:
- la disposizione prevista dall’art. 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/1972, che prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, definita ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, non trova applicazione nel caso di sconto in fattura, in cui non è previsto alcun pagamento;
- il momento di effettuazione coincide perfettamente con il momento di emissione della fattura;
- la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 104/2023, avrebbe specificato che sia possibile ritenere “sanabili” tutte le fatture datate 2023, se trasmesse allo Sdi al massimo entro il 12 gennaio 2024;
- l’invio della fattura oltre il termine previsto è regolarizzabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. b-bis), del D. Lgs. 472/1997 che, oltre a sanare una violazione, comporta come ulteriore effetto il ripristino della situazione tale e quale a quella che si avrebbe avuto in origine.
Fattura con sconto integrale: si intende pagata solo al momento dell'invio al SDI
Di diverso avviso la CGT che ha preliminarmente evidenziato come la risposta dell’agenzia delle Entrate 13 maggio 2024, n. 103 riguardi un’ipotesi di inoltro allo SdI intervenuto entro il 31 dicembre 2023, con successivo scarto e affermata possibilità di nuovo inoltro dopo detta data, purché nel rispetto dei termini di legge.
Nella risposta si legge che “in altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del “Superbonus 110%”.
Ciò significa che, nel caso di specie, il termine di dodici giorni decorrente dall'emissione della fattura (15 dicembre 2023) per provvedere alla trasmissione della fattura allo SdI, a norma dell'art. 21, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972, è venuto irrimediabilmente a scadere in data 27 dicembre 2023, laddove, invece, detta trasmissione è intervenuta solo in data 10 gennaio 2024, ovvero a distanza di ben 26 giorni dalla data di emissione; da ciò deriva che neppure secondo l'interpretazione benevola, la parte può beneficiare dell'effetto di cd. sanatoria e/o retrodatazione correlato alla predetta norma, ovvero, più correttamente, alla possibilità di dare rilievo alla data di emissione della fattura in luogo di quella di trasmissione al SdI.
Torna quindi ad applicarsi il principio secondo cui, per individuare l'anno di riferimento cui correlare i benefici fiscali, va considerato esclusivamente alla data di trasmissione della fattura allo SdI.
Criteri di imputazione delle spese: come operare in caso di sconto in fattura
Per altro, la circolare n. 30/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese, ha chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, fermo restando che la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SdI.
Conclude quindi la CGT che non si può quindi condividere l'assunto secondo cui la definizione con ravvedimento operoso della violazione fiscale (trasmissione allo SdI dopo il termine di 12 giorni) sarebbe utile anche a consentire di dare rilievo alla data di emissione della fattura (ovvero alla data indicata in fattura) in luogo di quella di trasmissione.
Si tratta infatti di un’interpretazione in palese contrasto con le legittime opzioni interpretative adottate dall'Agenzia delle Entrate ed ampiamente pubblicizzate anteriormente alla scadenza del 31 dicembre 2023.
Ne deriva che è corretto lo scarto della comunicazione per annullamento totale del credito, vista la diversa percentuale di detrazione spettante per le spese anno 2024, pari al 70%, anziché quella del 110% relativa alle spese sostenute nell’anno 2023.
Documenti Allegati
Sentenza