Principio di rotazione: cosa cambia dopo il correttivo al Codice Appalti?
Il D.Lgs. n. 209/2024 ha operato una puntuale modifica dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) potenziando di fatto il principio di rotazione
Mentre il Parlamento valuta nuove modifiche al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) da inserire nella Legge di conversione del D.L. n. 202/2024 (Milleproroghe), sono ormai in vigore dal 31 dicembre 2024 gli effetti della “contro-riforma” voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il D.Lgs. n. 209/2024 (il correttivo al Codice dei contratti).
Principio di rotazione: a cosa serve
Tra le modifiche introdotte al Codice Appalti spicca quella all’art. 49 che disciplina il cosiddetto principio di rotazione ovvero uno dei capisaldi delle procedure di affidamento sottosoglia, che ha l’obiettivo di garantire una distribuzione equilibrata degli incarichi tra i soggetti qualificati, evitando la concentrazione degli stessi in mano a pochi operatori.
Un principio che, dunque, mira a:
- promuovere la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento degli incarichi, assicurando che vi sia sempre un ricambio che stimoli l’adozione di soluzioni innovative e il miglioramento della qualità dei servizi;
- prevenire fenomeni di stagnazione e favoritismi, favorendo un sistema dinamico che consenta il rinnovamento delle professionalità e il ricorso a nuove tecnologie o metodologie;
- incentivare un approccio più efficiente e aggiornato nella gestione degli incarichi, contribuendo al progresso dell’intero settore e alla modernizzazione degli strumenti gestionali della pubblica amministrazione.
In sintesi, il principio di rotazione mira a creare un ambiente competitivo e trasparente, capace di sostenere una crescita costante e il miglioramento dell'efficienza operativa, nell'interesse dell'intera collettività.
Cosa cambia dopo il correttivo
Entrando nel dettaglio, l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha sostituito il comma 4 del citato art. 49. Di seguito il testo a fronte delle due versioni (in grassetto le novità):
Art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 |
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Versione pre D.Lgs. n. 209/2024 |
Versione post D.Lgs. n. 209/2024 |
In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. |
In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto |
La modifica all’art. 49 mira al rafforzamento del principio di rotazione al quale si può, adesso, derogare reinvitando l’esecutore uscente ovvero individuandolo quale affidatario diretto, solo in casi debitamente motivati se ricorrono cumulativamente (e non alternativamente) le due seguenti condizioni:
- con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative;
- verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.
In ragione di ciò non è possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente sulla base di una (pregressa) accurata esecuzione di un altro (precedente) contratto, ma dovranno contemporaneamente ritenersi sussistenti motivazioni correlate alla struttura del mercato e all’effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.
Come più volte chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – si veda ad. esempio il parere n. 58/2023 - derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. In questo parere ANAC ha ricordato che nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente”, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice.
ANAC ha anche ricordato che è compito del Responsabile Unico di Progetto (RUP) illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.
Rispetto alla versione pre-correttivo, il legislatore ha previsto una ulteriore condizione da verificare cumulativamente alla precedente. La deroga al principio di rotazione potrà, dunque, essere applicata unicamente se agli atti risulti una relazione del RUP che evidenzi le motivazioni previste all’art. 49 del Codice dei contratti.
Documenti Allegati
Codice Appalti 2025