Condono in area vincolata: il TAR sul parere di compatibilità paesaggistica
In caso di vincolo di inedificabilità apposto successivamente alle opere, il condono può essere rilasciato previo parere favorevole del Comune
In presenza di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio) per opere realizzate prima dell’apposizione di un vincolo di inedificabilità, l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi esprimendo il parere di compatibilità paesaggistica, che deve essere adeguatamente motivato sia se positivo che negativo.
Si tratta di un procedimento che rientra fra le competenze dei Comuni e che è richiamato all’art. 32 della Legge n. 47/1985, differenziandosi dall’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146, comma 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, secondo cui le Amministrazioni possono esprimere il parere solo se delegate a farlo.
Parere di compatibilità paesaggistica postumo: il TAR sul condono in area vincolata
Ricorda la differenza tra autorizzazione paesaggistica e parere di compatibilità paesaggistica il TAR Lazio, con la sentenza del 3 febbraio 2025, n. 2361, in relazione a un ricorso presentato a seguito del parere di compatibilità paesaggistica negativo rilasciato da un Comune nell’ambito di una procedura di condono ex l. n. 47/1985, all'interno di un'area sulla quale era stato apposto il vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta successivamente alla realizzazione delle opere.
Preliminarmente, il TAR ha specificato come l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e il parere paesaggistico ex art. 32 della l. n. 47/ 1985 sono ben diversi tra loro e vanno tenuti distinti, attenendo a differenti presupposti.
Nel caso dell’autorizzazione paesaggistica, l’art. 146, comma 6 dispone che:
“La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.
Ne deriva che:
- la Regione, quindi, verifica il possesso dei requisiti di legge ed aggiorna periodicamente l’elenco dei Comuni che possono esercitare la delega;
- i requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia attengono solo ed esclusivamente all’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, procedimento per il quale il legislatore ha previsto la verifica della delega.
Parere di compatibilità per condono: il diniego va motivato
Per il parere paesaggistico ex art. 32 legge n. 47/1985, da rilasciare nell’ambito del procedimento di condono edilizio, il d.lgs. n. 42/2004 non richiede alcuna verifica della delega. Quindi correttamente il parere è stato rilasciato dal Comune.
Parere che però, nel caso in esame, non è stato adeguatamente motivato. Il TAR ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, il trattamento normativo dei vincoli di inedificabilità assoluta, successivi alla data di ultimazione dell’opera, deve essere equiparato al trattamento riservato dalla legge ai vincoli di inedificabilità relativa.
L’opera in questo caso potrebbe quindi essere condonabile, purché il provvedimento di condono sia subordinato al previo rilascio, da parte dell’autorità preposta, del parere paesaggistico favorevole e in caso di diniego, esso va puntualmente e adeguatamente motivato.
In questo caso, il parere negativo è stato motivato solo con la mera sussistenza del vincolo, risultando un parere meramente assertivo, ossia privo di una qualsiasi elaborazione dell’interesse pubblico oggetto di tutela.
Sul punto, il TAR ha specificato che il potere consultivo di cui all’art. 32 l. n. 47/85 riguarda non un immobile ancora da realizzare, per come fisiologicamente previsto dall’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, bensì un’opera edilizia, preesistente, realizzata sine titulo, della quale la Soprintendenza è tenuta a valutare la compatibilità paesaggistica, avuto necessario riguardo tanto agli esiti dell’istruttoria condotta dall’amministrazione comunale richiedente il parere quanto al lasso di tempo intercorso rispetto alla realizzazione dell’abuso al fine di apprezzare le eventuali modifiche del contesto paesaggistico-territoriale di riferimento, medio tempore intervenute.
In altri termini, la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, di cui all’art. 32 L. n. 47/85, avendo ad oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico “paesaggio”, presuppone l’attuazione di un’istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di abusi edilizi datati, quale quello di specie, l’abuso da sanare risulti, comunque, compatibile con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare all’Amministrazione, nel momento dell’esercizio del potere.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento del parere negativo e obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza.
Documenti Allegati
Sentenza