Proposte migliorative: il TAR sulle migliorie nell'offerta tecnica
Le migliorie possono configurarsi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto più corrispondente alle esigenze della SA, senza incidere sulle prestazioni essenziali richieste
La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta, specificando i materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa, la cui ammissibilità trova riscontro nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”.
Le prestazioni migliorative consistono infatti in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
Offerta tecnica: il TAR sulla differenza tra migliorie e varianti
Sono questi i presupposti sui quali il TAR Campania, con la sentenza del 20 gennaio 2025, n. 506, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara presentato da un altro concorrente, secondo cui l’OE aggiudicatario, oltre a non essere in possesso del requisito di partecipazione richiesto, non aveva presentato un’offerta economica congrua e sostenibile.
Tesi non condivise dal tribunale amministrativo: il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, era infatti dimostrato in quanto i servizi di ingegneria e architettura indicati dall'OE avrebbero riguardato categorie di progettazione pienamente in linea con il concetto di servizi analoghi, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, ancorato alla nozione non già di “identità” ma a quella di mera “similitudine”, “dovendosi ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo”.
Migliorie offerta tecnica: le prestazioni migliorative non sono varianti
Infondata anche la censura sul contenuto dell’offerta economico-temporale dell’aggiudicataria, sulla mancata allegazione delle offerte prezzi e/o schede costi dei singoli materiali.
In particolare si contesta la natura stessa di “migliorie” di alcune delle soluzioni aggiuntive offerte dall’aggiudicataria, in quanto ritenute sovrapponibili alle voci di computo posto a base di gara e, per tale ragione al più qualificabili come mera “scelta commerciale” ovvero “mero cambio di prodotto” a cui non sarebbe associato alcun “aumento di quantità lavorate, né di caratteristiche tecniche e prestazionali del prodotto, né di incremento di performance rispetto a quanto richiesto a base di gara”.
Non potendosi comprendere “quali siano le migliorie e quali siano le ripetizioni presentate in altra forma descrittiva rispetto a quanto già presente in progetto”, il computo metrico estimativo delle migliorie e il quadro di raffronto sarebbero stati errati e fuorvianti, con la conseguenza che ne risulterebbe inficiata “la validità dell’offerta economico-temporale, rivelandosi “insostenibile”.
Sul punto, spiega il TAR che l’ammissibilità di migliorie qualitative trova riscontro nella formulazione della lex specialis e nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in giustapposizione a quella di “variante”, secondo cui le proposte migliorative ben possono consistere in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, la rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati ben può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa; lo stesso disciplinare prevedeva che “sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell’opera” facendo espresso riferimento, nel prosieguo, alle “caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente”.
Ne discende la conformità alla lex specialis delle migliorie proposte e, di riflesso, che non può dirsi comprovata la dedotta insostenibilità dell’offerta di quest’ultima, argomentata sull’erroneo presupposto dell’applicazione del ribasso anche sulle migliorie.
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Sentenza