Categorie scorporabili nei lavori pubblici: tutte le categorie SOA a qualificazione obbligatoria
Il Supporto Giuridico del MIT ha confermato gli effetti operativi dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2014
Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 209/2024 (Correttivo 2024) al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sono numerose e di notevole portata. Tuttavia, il mancato inserimento di un periodo transitorio ha trasformato l’adeguamento delle stazioni appaltanti e degli operatori economici in una vera e propria “corsa contro il tempo”, una situazione tanto prevedibile quanto evitabile.
Correttivo codice appalti: l’assenza di un transitorio
È opportuno ricordare che, a differenza dei Decreti Legge — provvedimenti d’urgenza con effetto immediato — i Decreti Legislativi sono atti normativi emanati dal Governo su delega del Parlamento e possono, anzi dovrebbero, prevedere un’entrata in vigore “differita”. Una scelta che garantirebbe un tempo minimo di adattamento e aggiornamento alle nuove disposizioni.
Pur comprendendo l’urgenza di correggere norme destinate a diventare operative dal 1° gennaio 2025 (come l’art. 43, comma 1), resta inaccettabile che un correttivo così voluminoso venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale e reso immediatamente efficace il 31 dicembre 2024, a cavallo di un periodo festivo che già di per sé complica la gestione ordinaria.
Una scelta che rappresenta l’ennesimo esempio di “follia normativa” che mette a dura prova la capacità di pianificazione e operatività degli addetti ai lavori. Una decisione che meriterebbe il cartellino rosso, perché denota una grave mancanza di “educazione normativa” da parte del legislatore. Un atto di tale impatto avrebbe richiesto non solo maggiore attenzione, ma soprattutto un maggiore rispetto per chi, ogni giorno, deve tradurre la norma in operatività concreta.
Categorie scorporabili nei lavori pubblici: la modifica al Codice
Tra le modifiche rilevanti contenute nel correttivo spicca l’art. 71 che modifica l’art. 226 del Codice dei contratti, inserendo il nuovo comma 3-bis che dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”.
Appare utile ricordare il contenuto del citato art. 12, D.L. n. 47/2014, abrogato dal correttivo.
Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici |
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento. 3. I commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4. 6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 8. All'art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato. 9. All'art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'art. 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». |
I chiarimenti del MIT
Su questa abrogazione è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3255 del 30 gennaio 2025 mediante il quale ha risposto al seguente quesito:
L'art. 71 del D.Lgs. 209/2024 - recante il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 - modifica, tra l'altro, l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, introducendo l'art. 3-bis ai sensi del quale: "a decorrere dalla date in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80". Di conseguenza, in seguito all'abrogazione dell'articolo 12 del DL 47/2014, si chiede a Codesto Spettabile Supporto Giuridico del MIT se è corretto affermare che tutte le categorie scorporabili sono ora a qualificazione obbligatoria. |
Il MIT ha risposto:
Si conferma, tutte le categorie SOA sono a qualificazione obbligatoria. |
Con il nuovo comma 3-bis inserito all’art. 226 del Codice Appalti, il Legislatore ha, dunque, eliminato la storica distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria. Adesso, tutte le categorie di opere scorporabili — siano esse generali o specializzate — richiedono la qualificazione obbligatoria. In pratica, l’aggiudicatario non potrà più eseguire direttamente i lavori senza possedere i requisiti specifici richiesti, a meno di ricorrere al cosiddetto subappalto “necessario” che consente di subappaltare i lavori della categoria perché privo di corrispondente qualificazione.
Una modifica che punta a rendere il sistema più rigoroso, ma che inevitabilmente impone un maggiore onere di qualificazione per gli operatori economici.