Servizi tecnici: il MIT sull'anticipazione prezzi

Il supporto giuridico ricorda quali attività restano escluse dall'anticipazione del prezzo nella fase di esecuzione lavori

di Redazione tecnica - 13/02/2025

Data la natura di servizi di natura intellettuale che caratterizza i servizi di ingegneria e architettura, essi sono esclusi dall’applicazione dell'anticipazione del prezzo di cui all’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Anticipazione prezzi: esclusi i servizi di ingegneria e architettura

La conferma arriva con il Parere del supporto giuridico del MIT del 30 gennaio 2025, n. 3195, nel quale si evidenzia quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 125: “1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14”.

Nello specifico l’art. 33 dell’allegato II.14 prevede che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice:

  • i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo;
  • i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Ne deriva che i SIA, classificabili come servizi di natura intellettuale, in quanto tali sono esclusi dall’applicazione delle norme sull’anticipazione del prezzo.

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