Direttore Lavori e Sicurezza Cantieri: occhio alle responsabilità
La Corte di Cassazione evidenzia (ancora una volta) le responsabilità penali del direttore dei lavori relative alla corretta osservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri
Chi è veramente responsabile della sicurezza nei cantieri? Il direttore dei lavori può ritenersi esente da colpe in caso di incidenti? Può limitarsi a un ruolo di mera supervisione, senza un effettivo controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza?
Responsabilità direttore dei lavori: interviene la Cassazione
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2747/2025, che ha ribadito un principio chiave: il direttore dei lavori, al pari del coordinatore per l'esecuzione (CSE), ha una posizione di garanzia che lo obbliga ad adottare misure adeguate per prevenire infortuni, intervenendo in modo concreto in caso di irregolarità.
La vicenda trae origine da un tragico incidente avvenuto in un cantiere per la messa in sicurezza di una strada comunale. Un ciclista, transitando nell’area dei lavori, è stato investito da un autocarro in manovra, riportando lesioni mortali.
Le indagini hanno evidenziato gravi carenze nelle misure di sicurezza:
- assenza di barriere e segnaletica adeguata, nonostante un'ordinanza sindacale ne imponesse l’installazione;
- mancata chiusura completa della strada, che ha permesso al ciclista di accedere inconsapevolmente alla zona di pericolo;
- assenza di personale di terra per la segnalazione delle manovre, aumentando il rischio di incidenti.
Alla luce di questi elementi, la responsabilità è stata attribuita sia alle imprese esecutrici, sia al direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione, condannati per omicidio colposo.
Direttore Lavori e CSE: responsabilità ben definite
Il ruolo del direttore dei lavori è spesso sottovalutato, ma questa sentenza conferma che il professionista non può limitarsi a un controllo formale dei lavori. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL), il direttore dei lavori e il CSE hanno l’obbligo di:
- verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il suo adeguamento all’evoluzione del cantiere (art. 92, comma 1, lett. b), TUSL);
- sospendere i lavori in presenza di gravi pericoli, in attesa delle necessarie misure correttive (art. 92, comma 1, lett. f), TUSL).
Nel caso specifico, il direttore dei lavori aveva segnalato alcune criticità, ma senza verificare la reale attuazione delle misure correttive. Inoltre, non aveva adottato provvedimenti più incisivi, come la sospensione dei lavori, nonostante il rischio evidente.
Le implicazioni della sentenza
Questo principio è fondamentale: se il direttore dei lavori rileva carenze nella sicurezza e non interviene con azioni concrete (documentate) o non sospende il cantiere può essere ritenuto corresponsabile degli incidenti che ne derivano.
Il professionista non può affidarsi alla sola documentazione formale, ma deve:
- effettuare sopralluoghi periodici e segnalare le criticità con ordini scritti alle imprese;
- pretendere l’adeguamento delle misure di sicurezza, senza limitarsi a raccomandazioni generiche;
- imporre, se necessario, lo stop ai lavori fino alla messa in sicurezza del cantiere.
In assenza di queste azioni, il direttore dei lavori risponde penalmente di eventuali incidenti, come accaduto in questa vicenda.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante monito per tutti i direttori dei lavori e coordinatori per l’esecuzione. Il loro ruolo non si esaurisce nella supervisione burocratica, ma comporta una responsabilità attiva nella gestione della sicurezza.
Chi assume questo incarico deve essere pienamente consapevole dei rischi e delle proprie obbligazioni. In caso contrario, oltre alle conseguenze professionali, potrebbe ritrovarsi di fronte a pesanti responsabilità penali.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2025, n. 2747