Gestione dei rifiuti con RENTRI: la Guida ANCE per le imprese

Attivo il nuovo sistema digitale per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti. Ecco quali imprese devono iscriversi o registrarsi

di Redazione tecnica - 13/02/2025

Con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), prende avvio la digitalizzazione per le imprese del processo di gestione dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento finale.

Tracciabilità rifiuti: la guida ANCE per la gestione del RENTRI

Per supportare il processo di digitalizzazione, ANCE ha realizzato un’interessante Guida, destinata a imprese ed enti per supportarli nell’adempimento degli obblighi derivanti dal RENTRI e nell’applicazione dei nuovi modelli di formulario di identificazione dei rifiuti e di registro di carico e scarico.

Il documento è così strutturato:

  • Il RENTRI
    • Novità principali
    • Tempistiche e scadenze normative
    • Differenza tra Registrazione e Iscrizione
      • La Registrazione
      • L’Iscrizione
  • Unità Locale
  • Accesso e Iscrizione
    • Accesso
    • Creazione del profilo operatore
    • Pratica di Iscrizione
    • Consultazione pratiche
  • Gestione dei Rifiuti nel RENTRI
    • Formulario di identificazione dei rifiuti 
      • Le novità
    • Registro cronologico di carico e scarico (Registro C/S)
    • Cosa non cambia
    • Novità
  • Costi
  • Sanzioni
  • Strumenti e Supporto
  • Normativa di Riferimento

 

Le novità del RENTRI

Con l’entrata in vigore del RENTRI, vengono introdotte diverse innovazioni destinate a rendere più efficiente la gestione dei rifiuti:

  • introduzione di nuovi format per gli adempimenti ambientali del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e del Registro di carico e scarico (Registro C/S);
  • obbligo di iscrizione al RENTRI per coloro i quali devono tenere il Registro C/S;
  • tenuta digitale della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti;
  • previsione di un periodo di entrata in vigore differenziato a seconda della tipologia di attività svolta e di impresa.

Il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)

A partire dal 13 febbraio 2025, tutti gli operatori saranno obbligati a utilizzare il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) per il trasporto dei rifiuti. Inizialmente, il documento potrà essere compilato in formato cartaceo, ma dal 13 febbraio 2026 dovrà essere gestito esclusivamente in modalità digitale.

Una delle principali novità è che ogni soggetto coinvolto sarà direttamente responsabile delle informazioni riportate nel formulario.

Registro di Carico e Scarico

Anche il Registro di Carico e Scarico subirà importanti cambiamenti. Gli obblighi rimarranno invariati per i produttori di rifiuti pericolosi, ma il nuovo sistema richiederà l’invio mensile delle informazioni al RENTRI.

Le fasi di avvio del RENTRI

Come disposto dal DM del 4 aprile 2023, n. 59, l’adozione del RENTRI avverrà in più fasi, per permettere alle imprese di adeguarsi gradualmente:

  • dal 13 febbraio 2025, tutti gli operatori dovranno utilizzare i nuovi format per il FIR e il Registro di Carico e Scarico.
  • a partire dal 15 dicembre 2024, inizieranno le iscrizioni per le imprese di grandi dimensioni che producono rifiuti pericolosi.
  • dal 15 giugno 2025, l’obbligo si estenderà ai produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti.
  • entro il 13 febbraio 2026, tutti i soggetti obbligati dovranno completare l’iscrizione al RENTRI.
  • dal 13 febbraio 2026, per chi è iscritto al RENTRI, il FIR dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale.

 

Registrazione e iscrizione: quali differenze?

Nel RENTRI esistono due modalità di accesso, che dipendono dal tipo di operatore e dalle sue attività:

  • la registrazione è riservata ai soggetti non obbligati all’iscrizione. Questa permette comunque di scaricare e vidimare digitalmente il FIR, agevolando il rispetto delle norme. La registrazione è obbligatoria dal 13 febbraio 2025.
  • l’iscrizione, invece, è obbligatoria per gli operatori che rientrano nelle categorie previste dalla normativa e consente una gestione completa della documentazione relativa ai rifiuti.

Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente online, accedendo al portale ufficiale.

Soggetti obbligati ed esonerati

In particolare, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 59/2023, sono tenuti a iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art. 6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019:

  • a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9 5 ;
  • c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • d) gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • e) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • f) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all'art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs.152/2006.

In generale, devono iscriversi al RENTRI tutti quei soggetti che, già oggi, sono obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare la Dichiarazione MUD. L’iscrizione al RENTRI comporterà un costo differenziato in base alla tipologia e al numero di dipendenti

Ne deriva che sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI:

  • i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione (perché sono espressamente ricompresi alla lett. b) dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006), indipendentemente dal numero dei dipendenti;
  • gli enti e le imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti in conto proprio, quindi non a titolo professionale, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, se non obbligati come produttori.

Sanzioni per inadempimenti

Infine, previste nuove sanzioni, che si aggiungono a quelle già previste per la gestione non conforme dei rifiuti. In particolare, sono previste multe per:

  • la mancata iscrizione al sistema quando obbligatoria;
  • la mancata o incompleta trasmissione dei dati nei tempi stabiliti.

 

Cantieri edili: quali sono interessati?

Per la gestione dei rifiuti nel RENTRI, rileva la definizione di Unità Locale, ovvero il luogo dove si svolgono le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio.

In particolare il DM 59/2023 definisce Unità locale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche E dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.

Con la circolare del MASE del 27 settembre 2024 è stato precisato che la definizione di Unità locale fornita dal DM 59/23, non coincide con quella del Cantiere, poiché questo, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 81/2008, deve essere inteso come “Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.

Tenendo conto che la definizione di UL ritiene rilevanti la stabilità e l’esercizio dell’attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, essendo i cantieri per loro natura e definizione “temporanei” in generale, non devono essere iscritti singolarmente al RENTRI come UL.

Solo nel caso in cui nei cantieri siano presenti entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 (cioè 1. Produzione di rifiuti pericolosi e 2. Esercizio stabile dell’attività), questi devono essere considerati Unità Locale e, quindi, iscritti al RENTRI.

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