Cessione del credito e sconto in fattura: come usare le opzioni alternative dopo il blocco?
In una nuova risposta, l’Agenzia delle Entrate spiega a quali condizioni opera la deroga al divieto di cessione di crediti edilizi imposto dal DL n. 39/2024
Con il D.L. n. 39/2024 (c.d. Decreto Superbonus) sono state introdotte modifiche rilevanti al regime delle opzioni alternative alle detrazioni dirette per le spese sostenute per interventi edilizi, ad esempio il Superbonus, sostanzialmente “bloccando” l’utilizzo del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito a partire dal 30 marzo 2024.
La normativa ha lasciato spazio solo a qualche spiraglio, molti dei quali legati a interventi già in essere e a determinate condizioni.
Cessione del credito: le deroghe al divieto
È il caso per esempio di un condominio, che ha chiesto chiarimenti sull’esercizio delle opzioni alternative a seguito di interventi Superbonus e per spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni con la Risposta del 12 febbraio 2025, n. 26/E.
Nel caso presentato al Fisco, un condominio ha deliberato nel 2022 l’esecuzione di interventi agevolabili con il Superbonus, affidando i lavori a un General Contractor disponibile ad applicare lo sconto in fattura. La CILAS relativa è stata presentata il 25 novembre 2022 e aggiornata in seguito al cambio dell’appaltatore, con inizio lavori fissato per novembre 2023.
Il condominio intende usufruire del Superbonus con aliquota al 70% per le spese sostenute nel 2024 e chiede se possa continuare ad applicare lo sconto in fattura nonostante l’entrata in vigore del D.L. 39/2024. Il dubbio riguarda il requisito secondo cui, entro il 30 marzo 2024, debba essere stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati, anche se le fatture erano emesse dagli appaltatori al General Contractor e non direttamente al condominio.
Deroghe al divieto di cessione: cosa prevede il decreto Superbonus
Il Fisco conferma come il D.L. n. 39/2024 abbia ristretto il campo delle deroghe al divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In particolare, l’articolo 1, comma 5, stabilisce che tali deroghe non si applicano agli interventi per i quali, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito dei “lavori già effettuati” deve riferirsi all’esecuzione di interventi edilizi e non ad altre spese (professionali, oneri urbanistici, preparazione del cantiere). Per interventi sulle parti comuni, rileva il pagamento effettuato dal condominio, indipendentemente dalle rate dei singoli condomini.
Condizioni per l’applicabilità delle opzioni
L’interpretazione fornita nella risposta n. 26/2025 evidenzia i seguenti principi:
- per poter continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, occorre dimostrare che, entro il 30 marzo 2024, sia stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori edilizi eseguiti;
- se lo sconto in fattura è integrale, la data rilevante è quella di emissione della fattura; se è parziale, conta la data del pagamento dell’importo residuo;
- il pagamento è considerato effettuato alla data dell’ordine di bonifico, non a quella dell’addebito sul conto dell’ordinante;
- se più interventi autonomi sono compresi nella stessa CILAS, basta che almeno uno abbia generato una spesa pagata e documentata.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Applicando queste coordinate al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate conferma che il condominio può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, a condizione che, in assenza di specifiche preclusioni, sia stato eseguito un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a «lavori già effettuati» e sia stato documentato mediante fattura.
La condizione è soddisfatta anche quando:
- le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS);
- le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell'ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l'appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Va da sé che il pagamento deve riguardare una fattura avente ad oggetto l'esecuzione, anche parziale, dei lavori.
L'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può quindi essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 i subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in questa ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati», e previa documentazione del legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione.
Documenti Allegati
Risposta