CEL per attestazione SOA: come compilarli?

In un nuovo comunicato, ANAC specifica come compilare e utilizzare i CEL in caso di revisione prezzi e di lavori per cui è necessario il visto della Soprintendenza

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Date le criticità emerse sulla compilazione dei CEL in relazione ai maggiori importi dovuti dalla SA e spendibili ai requisiti della qualificazione per la classifica SOA e all’apposizione del visto sugli stessi Certificati da parte della Soprintendenza, ANAC, con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025, ha fornito alcuni importanti chiarimenti su come procedere.

Revisione prezzi e compilazione CEL

ANAC conferma che i maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm essi sono idonei all’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

Peraltro, spiega l’Autorità, il meccanismo di revisione dei prezzi ha trovato una disciplina compiuta nell’art. 60 del Codice dei contratti, con l’inserimento obbligatorio delle clausole sulla revisione dei prezzi nella documentazione di gara e nei contratti, la cui attivazione è legata a condizioni di natura oggettiva, secondo le modalità individuate dall’Allegato II.2-bis, introdotto con il Correttivo.

Questi meccanismi compensativi e revisionali rispondono al dovere giuridico di cooperazione tra le parti a salvaguardia dell’accordo contrattuale, che si esplica nella imputazione dei maggiori costi, sostenuti dall’impresa appaltatrice, ai fini della dimostrazione dei propri requisiti.

Diversamente, si generebbe la situazione paradossale per cui l’OE, pur avendo eseguito si ingenererebbe prestazioni per un maggior valore (contabilizzato ed inserito nel CEL), rimarrebbe frustrato nella partecipazione alle procedure di gara, non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, a discapito del rispetto pieno ed effettivo del principio di accesso al settore degli appalti pubblici.

Modalità di compilazione del CEL

Sulla base di questi presupposti, l’Autorità ha specificato che all’atto della compilazione, la maggiorazione dei prezzi andrà indicata nel quadro CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”; gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”.

Il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

 

CEL e apposizione del visto dell‘Autorità preposta alla tutela del bene

ANAC ha anche evidenziato che le Associazioni di categoria delle SOA e ANCE hanno rappresentato alcune criticità correlate alla spendita dei certificati di esecuzione lavori che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale.

Nella maggior parte dei casi l’attestazione è rilasciata a cura del Ministero dei Beni Culturali per il tramite delle relative Soprintendenze competenti per territorio o su edifici o aree specifiche.

La richiesta delle associazioni riguarda la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Il problema è correlato alla sovraimpressione, sui CEL telematici sprovvisti del visto della Soprintendenza ai Beni Culturali, di una dicitura che indica tale condizione: “ATTESA VISTO” che cristallizza il rilascio del CEL da parte del Committente, rimettendolo alla competente Soprintendenza

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro”, il CEL può essere utilizzato ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.

Quando invece l’opera non è vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e quindi il visto è facoltativo, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l’opzione “visto non previsto” e procedere immediatamente all’emissione del CEL.

Nel caso invece, in cui il visto sia necessario, l’applicazione consente l’emissione completa del certificato solo previo inserimento da parte del RUP dell’esito della verifica effettuata dall’ente di tutela. In tali casi, lo stato “ATTESA VISTO” rende il CEL definitivo in quanto munito di n. di protocollo e anno, e mancante solo della suddetta asseverazione dell’Ente preposto.

Le indicazioni di ANAC

Spiega ANAC che l’art. 4, comma 3 dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, non sembra escludere che, qualora il CEL contempli categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene, ovvero diverse da quelle indicate, tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25.

Ciò significa che se l’opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione.

La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo è il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono aver rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP.

Compito del RUP quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori prevista al Quadro 8 “Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.

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