Affidamenti diretti: è possibile utilizzare l’indagine di mercato?

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce se e come le indagini di mercato possano essere utilizzate per gli affidamenti diretti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti)

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Benché figuri tra le “procedure semplificate” previste nel sottosoglia dall’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e nonostante sia al primo posto tra quelle utilizzate dalle stazioni appaltanti, l’affidamento diretto è stato spesso oggetto di contenziosi, sentenze, quesiti e chiarimenti.

Affidamento diretto: interviene il MIT

L’aspetto sul quale si è concentrato il confronto tra gli operatori riguarda le caratteristiche intrinseche di questa procedura semplificata che, lo ricordiamo, non rappresenta una procedura di gara.

Sull’argomento è nuovamente intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3225 del 31 gennaio 2025 che ha risposto a diversi quesiti:

  1. Quanto previsto dall'allegato II.1 art. 2, è applicabile anche agli affidamenti diretti oppure è valido solo per le procedure negoziate?
  2. Qualora, su base discrezionale della SA, la selezione degli OE per gli affidamenti diretti possa avvenire anche tramite un preliminare avviso d'indagine di mercato, quest'ultimo può essere pubblicato solo sul profilo del committente? Oppure dev'essere simultaneamente pubblicato anche sulla BDNCP, come disposto per le procedure negoziate?
  3. In caso di affidamento diretto svolto tramite Trattativa Diretta MEPA, preceduto dalla pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato, occorre pubblicare anche uno specifico avviso sull'esito della procedura, oltre alla determina di affidamento?

L’Allegato II.1 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea), che fa riferimento all’art. 50, commi 2 e 3 (quest’ultimo abrogato dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024), del Codice dei contratti, all’art. 2 disciplina le “Indagini di mercato”.

L’affidamento diretto procedimentalizzato

Relativamente al primo quesito, il MIT ha ricordato che l’affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei contratti) è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso.

L’argomento è stato già oggetto di un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con parere n. 410/2024, ha confermato la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi.

Si tratta dell’affidamento diretto procedimentalizzato sul quale la giurisprudenza (sentenza TAR Puglia n. 1032/2024) ha richiamato il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della piccola evidenza pubblica.

Ciò premesso, il MIT ha confermato che l’indagine di mercato può essere utilizzata nelle procedure negoziate. L’allegato II è in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50,commi 2 e 3, del Codice; infatti l’art 1 (disposizioni generali), comma 1 afferma il principio secondo cui gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

L’affidamento diretto non è una gara

In riferimento al secondo blocco di domande, il MIT ha ricordato la delibera n. 424/2023 dell’ANAC che, richiamando la giurisprudenza prevalente (sentenza Consiglio di Stato n. 3287/2021), ha confermato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara”.

Dunque, il MIT ha confermato che il preventivo non è un’offerta formale e la relativa richiesta è finalizzata alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che sarà poi l’offerta individuata. Ciò comporta che la stazione appaltante in maniera legittima può instaurare la procedura attraverso le modalità ritenute più opportune, seppur nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e di quanto specificato all’art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.lgs. 36/2023.

Sul punto il MIT ha richiamato la sentenza n. 542/2021 del TAR Veneto che ha ritenuto legittima la richiesta di preventivi in ottica di rafforzamento della concorrenza.

Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta MEPA?

Infine, relativamente all’ultima domanda, il MIT ha dato risposta negativa. Per gli adempimenti di cui all’art. 28 del Codice Appalti 2023 relativi agli affidamenti diretti ha rimandato alla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ed in particolare si rimanda all’art 3 della stessa delibera ANAC che definisce gli obblighi e le modalità di pubblicazione per le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024.

In particolare:

3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell’articolo 10 del provvedimento di cui all’articolo 23 del codice.

3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.

3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

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