Superbonus e bonus edilizi 2025: tutto nella nuova guida dei Notai

Ecobonus, Simabonus, Superbonus, bonus acquisti, sconto in fattura e cessione del credito: tutte le istruzioni e modalità nella nuova guida del Notariato

di Redazione tecnica - 14/02/2025

La pubblicazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha stravolto il comparto dell’edilizia, rivoluzionando le principali detrazioni fiscali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica e strutturale degli immobili.

Immobili e Bonus fiscali 2025: la guida del Notariato

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate aggiorni le sue guide fiscali (utilissimi punti di riferimento), il Notariato ha pubblicato l’edizione aggiornata della guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare “Immobili e Bonus fiscali 2025”. Una guida pratica che rappresenta un vero e proprio vademecum per cittadini, professionisti e operatori del settore, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

Dopo un’introduzione di natura generale che mette in luce le principali novità arrivate dalla Legge di Bilancio 2025, la guida entra nel merito delle seguenti detrazioni fiscali:

  • bonus casa (art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986; art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013; art. 1, commi 54 e 55, Legge n. 207/2024);
  • ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013; art. 1, comma 55, Legge n. 207/2024);
  • sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, D.L. n. 63/2013; art. 1, comma 55, Legge n. 207/2024);
  • superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020; art. 1, comma 56, Legge n. 207/2024);
  • bonus acquisti (art. 16-bis, d.P.R: n. 917/1986);
  • bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013; art. 1, comma 55, Legge n. 207/2024).

Un intero capitolo contiene le disposizioni di natura generale che riguardano:

  • i beneficiari del bonus casa e dell’ecobonus;
  • i beneficiari del superbonus;
  • il subentro alla detrazione;
  • le formalità e condizioni per fruire dei bonus;
  • le formalità per i condomini;
  • la cumulabilità dei bonus;
  • le modalità operative.

Un altro capitolo è interamente dedicato alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e mette in luce la disciplina in vigore:

  • fino al 16 febbraio 2023;
  • dal 17 febbraio 2023.

Infine, un capitolo è stato riservato alla condizione di “abitazione principale” e ai limiti alla detrazione, entrambi previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

Bonus e abitazione principale: cosa cambia

Ricordiamo che a seguito della Legge n. 207/2024, bonus casa, ecobonus e sismabonus sono stati prorogati fino al 2027 con le seguenti aliquote:

  • 36% nel 2025;
  • 30% negli anni 2026 e 2027.

Solo per le spese sostenute nel 2025 è stato previsto che l’aliquota possa aumentare al 50% ma a condizione che le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ma, cosa si intende per abitazione principale ai fini del potenziamento dell’aliquota? Ce lo siamo chiesti tutti e a questa domanda ha risposto la guida del Notariato facendo riferimento alla definizione di abitazione principale dettata dall’art. 10, comma 3-bis del T.U.I.R. (DPR. 917/1986) che così dispone:

Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

Lo stesso art. 10, comma 3-bis, del T.U.I.R. stabilisce che, ai fini IRPEF, le pertinenze di un’unità abitativa siano equiparate alla stessa, chiarendo che rientrano in questa definizione gli immobili di cui all’art. 817 del codice civile, purché classificati o classificabili in categorie diverse da quelle residenziali e destinati in modo stabile a servizio dell’abitazione principale.

Di conseguenza, è del tutto ragionevole ritenere che l’aliquota agevolata si applichi anche alle spese sostenute per interventi realizzati su pertinenze legate all’abitazione principale del contribuente.

Si rimanda alla lettura della guida del Notariato per tutte le altre utilissime informazioni.

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