Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL): nuove indicazioni da ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce un concetto chiave che riguarda la partecipazione ad una gara utilizzando un CCNL differente da quello indicato dalla S.A.
Quali sono le regole sui Contratti collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) nelle gare pubbliche? Un'impresa può partecipare con un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando? Quando scatta l'esclusione per mancata equivalenza delle tutele economiche e normative?
Codice dei contratti e CCNL: interviene ANAC
Domande centrali per le procedure di affidamento degli appalti pubblici che sono state affrontate (risolte non si sa ancora) con la pubblicazione del D.Lgs. n. 209/2024 che ha corretto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) modificando l’art. 11 ed inserendo il nuovo allegato I.01 dedicato proprio ai contratti collettivi.
A queste domande ha provato a dare risposta anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 32 del 5 febbraio 2025 mediante la quale fornisce un parere di precontenzioso, ribadendo un principio chiave: l'impresa che partecipa a una gara deve garantire ai lavoratori impiegati nell’appalto condizioni economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante.
“Una stazione appaltante – conferma ANAC - è tenuta ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di lavoro che questa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del Contratto nazionale indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara”.
L'intervento dell'ANAC
L’ANAC ha esaminato una richiesta di parere precontenzioso relativa a una gara per il servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio. La stazione appaltante aveva indicato nel bando un determinato CCNL applicabile, mentre l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicarne uno diverso. L’Autorità ha stabilito che la stazione appaltante era tenuta ad escludere l’impresa perché il CCNL dichiarato non garantiva un trattamento economico equivalente a quello previsto nel bando.
La decisione dell'ANAC si basa sull’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che impone obblighi stringenti sulle condizioni di lavoro nei contratti pubblici:
- comma 2: le stazioni appaltanti devono indicare già nel bando il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto;
- comma 3: i concorrenti devono dichiarare, nell’offerta, quale CCNL applicheranno al personale impiegato;
- comma 4: se il CCNL indicato dall’impresa è diverso da quello previsto nel bando, l’operatore economico deve dimostrare che garantisce un trattamento economico e normativo equivalente.
Questa norma rappresenta una novità rispetto al passato, dove la giurisprudenza non prevedeva obblighi così precisi. Oggi, l’equivalenza non è solo una questione di principio, ma un requisito essenziale per la validità dell’offerta.
Quando un CCNL diverso può essere considerato equivalente?
ANAC ha chiarito che l’equivalenza tra CCNL deve essere valutata su due livelli:
- equivalenza economica: il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua (retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive, altre indennità) deve essere almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando;
- equivalenza normativa: le condizioni contrattuali minime di ordine normativo devono essere comparabili. Uno scostamento su due parametri è considerato accettabile, mentre differenze più significative portano alla non equivalenza.
Se il CCNL alternativo non soddisfa entrambi i requisiti, l’impresa va esclusa dalla gara.
Le conseguenze per le stazioni appaltanti e gli operatori economici
La delibera ANAC introduce un criterio rigoroso di verifica che le stazioni appaltanti devono applicare prima dell’aggiudicazione:
- verifica preliminare: se l’impresa applica un CCNL diverso, la stazione appaltante deve accertare se i due contratti siano stati sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali e riguardino lo stesso settore;
- confronto economico: se la prima verifica ha esito negativo, si procede al confronto economico tra i CCNL per accertare se la retribuzione globale annua sia equivalente;
- valutazione normativa: in caso di differenze economiche minime, si verifica l’equivalenza normativa.
Se il CCNL proposto dall’impresa non supera queste verifiche, l’offerta va esclusa dalla gara.
Conclusioni
Questa decisione dell’ANAC segna un punto di svolta nell’applicazione dell’art. 11 del Codice Appalti. Non è più sufficiente per un'impresa dichiarare di applicare un CCNL, ma occorre dimostrare che garantisce le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
L’obiettivo è chiaro: evitare il dumping contrattuale e garantire ai lavoratori condizioni dignitose e uniformi. Le imprese devono prestare maggiore attenzione nella fase di predisposizione delle offerte, mentre le stazioni appaltanti hanno l’onere di effettuare controlli più stringenti per evitare contenziosi e aggiudicazioni illegittime.
La lezione è semplice: in materia di appalti pubblici, non basta scegliere un CCNL qualunque, ma è necessario garantire condizioni di lavoro adeguate e rispettare i principi di parità e trasparenza imposti dal Codice Appalti.
Cosa cambia dopo il correttivo
Si ricorda, come anticipato in premessa, che con le modifiche arrivate dal correttivo, il nuovo Allegato I.01 stabilisce puntualmente:
- l’ambito di applicazione;
- l’individuazione del CCNL applicabile;
- la presunzione di equivalenza tra CCNL;
- la valutazione dell’equivalenza di un CCNL diverso;
- la verifica della dichiarazione di equivalenza.
Relativamente all’ambito di applicazione, il nuovo allegato disciplina:
- la scelta del contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) da applicare nei bandi di gara, negli inviti e nella decisione di contrarre;
- le modalità di dichiarazione e verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative per CCNL diversi da quello indicato dalla stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti devono scegliere il CCNL da applicare basandosi su due criteri:
- connessione diretta tra il contratto e l’attività oggetto dell’appalto;
- maggior rappresentatività del CCNL a livello nazionale.
Per l’individuazione, si fa riferimento:
- ai codici ATECO e CPV dell’attività;
- ai contratti depositati presso il CNEL;
- ai CCNL utilizzati dal Ministero del Lavoro per determinare il costo medio del lavoro.
Le stazioni appaltanti non possono imporre un CCNL come requisito di partecipazione, ma devono indicare quello di riferimento nel bando.
Per quanto concerne la presunzione di equivalenza, due CCNL sono considerati equivalenti se:
- sono sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali rappresentative;
- si riferiscono allo stesso sottosettore;
- sono coerenti con la natura giuridica e dimensionale dell’impresa.
Nel settore edile, i contratti equivalenti sono identificati con codici unici CNEL/INPES.
Se un’impresa applica un CCNL diverso da quello indicato, deve dimostrarne l’equivalenza:
- sul piano economico, confrontando le componenti fisse della retribuzione (retribuzione base, indennità, mensilità aggiuntive);
- sul piano normativo, valutando parametri come disciplina del lavoro straordinario, ferie, malattia, previdenza integrativa e sicurezza sul lavoro.
L’equivalenza è accettata solo se:
- il valore complessivo della retribuzione è almeno pari a quello del CCNL del bando;
- le differenze normative sono marginali (massimo due parametri).
Gli operatori economici devono presentare la dichiarazione di equivalenza insieme all’offerta. La stazione appaltante verifica la conformità prima dell’aggiudicazione, per garantire che il CCNL scelto rispetti i criteri previsti dal Codice.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 5 febbraio 2025, n. 32