Semplificazione autorizzazione paesaggistica: presentato il DDL

Il disegno di legge presentato al Senato punta a una semplificazione delle procedure tramite il silenzio assenso, modificando alcune norme del Codice dei Beni Culturali

di Redazione tecnica - 17/02/2025

Dopo il buco nell’acqua fatto con l’emendamento al Decreto Cultura, si tenta la strada del disegno di legge per la revisione dei poteri delle Soprintendenze  delle procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Autorizzazione paesaggistica: al Senato il DDL per la semplificazione

È stato infatti presentato al Senato il DDL 1372, che, come si legge nella relazione di presentazione “si pone l'obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell'ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall'altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese”.

Molte le pratiche su cui attualmente le Soprintendenze sono chiamate a esprimersi, con un notevole rallentamento nei processi decisionali ma, soprattutto, con una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata. Proprio per questo i ddl intende introdurre modifiche normative per la razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni.

In particolare, le norme puntano a:

  • attribuire maggiore autonomia decisionale ai Comuni per gli interventi di minore impatto;
  • definire tempi certi per l'espressione del parere delle soprintendenze;
  • evitare inutili passaggi burocratici.

 

Le modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

L'articolo 1 stabilisce i princìpi cardine della riforma, ovvero la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell'efficacia dell'azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto.

Proprio per questo, la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.Lgs. n. 42/2004) viene considerata come uno strumento strategico per garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio.

Da qui le modifiche al testo del d.Lgs. n. 42/2004, previste all’articolo 2 con l'obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione.

In particolare:

  • all'articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all'amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
  • all'articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
  • all'articolo 167, comma 5, e all'articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l'inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale.

Le deleghe al Governo

Con l'articolo 3 viene anche attribuita una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica, da adottare su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 4 prevede l'adozione di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con i princìpi della presente legge, garantendo così un adeguato coordinamento normativo.

 

Il testo del DDL

Riportiamo qui di seguito il testo integrale del DDL, scaricabile anche a questo link.

Art. 1.

(Finalità e princìpi generali)

1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;

b) all'articolo 152, comma primo, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

c) all'articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: « decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »;

d) all'articolo 181, comma 1-quater, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ».

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all'Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell'esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile interessato.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;

b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;

c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;

d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;

e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a)b)c) e d), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;

f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza;

g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;

h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d'obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;

i) escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all'adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

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