La revisione prezzi dopo il correttivo al Codice Appalti

Il D.Lgs. n. 209/2024 ha profondamenti rinnovato l’istituto della revisione dei prezzi contenuto all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ed inserito il nuovo Allegato II.2-bis. Cosa cambia?

di Redazione tecnica - 18/02/2025

Quali meccanismi garantiscono l'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici? Come funziona la revisione prezzi nel nuovo Codice dei contratti pubblici? E soprattutto, quali strumenti sono stati introdotti per evitare che le imprese si trovino a gestire imprevisti economici insostenibili?

La risposta a queste domande è contenuta nell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo 2024), e nell'Allegato II.2-bis, che disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi.

Revisione prezzi: l’obbligo nei documenti di gara

La principale novità introdotta dal Codice dei contratti pubblici è l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi. Questo meccanismo automatico di riequilibrio contrattuale si attiva al verificarsi di condizioni oggettive che determinano una variazione del costo dell'opera, del servizio o della fornitura.

In particolare:

  • per i lavori, la revisione si applica quando la variazione del costo supera il 3% dell'importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente la soglia;
  • per i servizi e le forniture, la soglia è del 5% e la revisione opera nella misura dell'80% del valore eccedente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, il Codice fa riferimento a specifici indici sintetici:

  • per i lavori, gli indici di costo delle lavorazioni adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT;
  • per i servizi e le forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione e delle retribuzioni contrattuali orarie.

Questi indici vengono pubblicati sul portale ISTAT e aggiornati periodicamente, garantendo trasparenza e uniformità.

Clausole di revisione, attivazione automatica e copertura economica-finanziaria

Una delle caratteristiche fondamentali del nuovo sistema è l'attivazione automatica delle clausole di revisione prezzi. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici e, in caso di superamento delle soglie, attivano la revisione senza necessità di istanza di parte. Questo meccanismo consente di evitare ritardi burocratici e garantisce un riequilibrio tempestivo.

Un aspetto cruciale riguarda le risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi. Il Codice prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:

  • fino al 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento;
  • le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non diversamente destinate;
  • le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nel rispetto delle procedure contabili.

Così come stabilito all’art. 2, comma 2, del nuovo Allegato II.2-bis, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Revisione prezzi lavori: l’indice sintetico

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori, il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi.

Tale indice è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento che sarà adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:

  • scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate;
  • determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
  • calcola l'indice sintetico del progetto (Is), da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

Formula indice sintetico del progetto
dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione.

Conclusioni

La revisione prezzi disciplinata dall'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici e dall'Allegato II.2-bis rappresenta un importante passo avanti per garantire la stabilità economica dei contratti pubblici. Non si tratta di una misura straordinaria, ma di un meccanismo ordinario e strutturato, che offre alle imprese la certezza di poter affrontare le variazioni di costo senza compromettere l'esecuzione degli appalti.

Come sempre, la conoscenza approfondita delle norme è la chiave per evitare contenziosi e garantire una corretta gestione contrattuale. E questa nuova disciplina della revisione prezzi merita sicuramente di essere compresa e applicata con attenzione.

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