Affidamento diretto e Polizza assicurativa esecuzione lavori: interviene il MIT

Il Support Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde ad un quesito in merito all’obbligo di polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori

di Redazione tecnica - 20/02/2025

L’esecutore dei lavori è sempre obbligato a consegnare la polizza assicurativa? Anche per lavori di importo minimo o per affidamenti diretti? Cosa succede nei casi di lavori che non riguardano opere edili?

Sono domande che, nella pratica degli appalti pubblici, emergono spesso e che trovano una risposta chiara nel parere n. 3210 del 30 gennaio 2025 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture (MIT). Vediamo di cosa si tratta.

L’obbligo di polizza

Il comma 10 dell’art. 117 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede, per l’esecutore dei lavori, l'obbligo di costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra:

  • i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (anche preesistenti) verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  • la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione, con un massimale pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.

La copertura decorre dalla consegna dei lavori e cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il quesito

La questione sollevata al MIT è chiara: l’obbligo della polizza assicurativa vale sempre? Anche in caso di:

  • affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro?
  • affidamento diretto di lavori di modico valore (inferiore a 5.000 euro)?
  • lavori che non consistono in opere edili o di costruzione su impianti (ad esempio, il rifacimento della segnaletica orizzontale)?

La risposta del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che la risposta è affermativa: l’obbligo della polizza assicurativa prevista dall’art. 117, comma 10 del Codice dei contratti pubblici sussiste anche nei casi indicati.

Tuttavia, esiste una possibilità di esonero, regolata dal comma 14 dello stesso articolo, che afferma:

"Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione".

In pratica, la stazione appaltante può decidere di esonerare l’impresa dalla prestazione della polizza, ma solo in presenza di una solida motivazione e a fronte di condizioni migliorative rispetto all'aggiudicazione.

Questo chiarimento è importante per entrambi gli attori del processo di affidamento:

  • per le imprese, significa che, anche per piccoli lavori o affidamenti diretti, l'obbligo della polizza è la regola, non l'eccezione. Sarà quindi fondamentale prevedere questo costo sin dalla fase di offerta;
  • per le stazioni appaltanti, significa che l'eventuale esonero non può essere un automatismo, ma deve essere motivato e giustificato con il miglioramento delle condizioni economiche o esecutive del contratto.

Conclusioni

In definitiva, il parere del MIT ribadisce un principio essenziale: la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza dei cantieri non possono essere messe in discussione, nemmeno per i lavori di modico valore.

La polizza assicurativa rappresenta un elemento imprescindibile per la gestione del rischio, e l'eventuale esonero deve essere l'eccezione, non la regola. Per le imprese e le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: meglio essere coperti che scoprire troppo tardi di non esserlo.

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