Revisione prezzi negli appalti pubblici: possibile anche in diminuzione?
La conferma da ANAC: il meccanismo previsto dal DL Aiuti impone l’aggiornamento sulla base dei prezzari regionali anche in caso di costi inferiori
L’adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici non è un meccanismo unidirezionale. Se la normativa emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) ha reso obbligatoria la revisione in aumento per far fronte alle fluttuazioni dei costi dei materiali da costruzione, la stessa disciplina si applica anche qualora dai prezzari aggiornati emergano valori inferiori rispetto a quelli contrattuali.
Adeguamento prezzi: principio vale anche in diminuzione?
La conferma arriva da ANAC con il parere di funzione consultiva del 12 febbraio 2025, n. 4 con il quale l’Autorità ha chiarito, facendo seguito al quesito di un’amministrazione comunale circa la possibilità di applicare riduzioni agli importi contrattuali in sede di verifica della contabilità finale.
ANAC sottolinea come il meccanismo revisionale previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, imponga l’aggiornamento dei prezzi sulla base dei prezzari regionali, senza limitarsi a riconoscere incrementi a favore delle imprese appaltatrici, in quanto opera anche in caso di riduzione dei prezzi. L’adeguamento non modifica le pattuizioni originarie del contratto, ma assicura un riequilibrio economico secondo le mutate condizioni del mercato.
L’obbligo di applicazione della revisione è stato confermato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del supporto giuridico n. 1575/2022, nel quale è stato esplicitato che l’adeguamento prezzi deve essere effettuato sempre, sia in aumento che in diminuzione, indipendentemente da eventuali richieste dell’appaltatore.
Revisione prezzi: cosa prevede il Decreto Aiuti
Nel parere, ANAC ricorda che, ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter dell’art. 26, gli stati di avanzamento lavori (SAL) devono essere adottati applicando i prezzari aggiornati.
In particolare:
- il comma 6-bis ha esteso la misura dell’adeguamento prezzi prevista dall’art. 26 (emissione del SAL applicando i prezzari di cui al comma 2, anche in deroga a clausole contrattuali), ai lavori annotati dal DL nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021";
- il comma 6-ter, a sua volta, ha previsto l’applicazione del comma 6-bis anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025", aggiungendo che per questi appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell'80%.
Infine, il comma 6-quinquies, aggiunto dalla legge di bilancio 2023, rafforza questo principio, precisando che “Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario”.
Il parere di ANAC: ok a revisione in diminuzione
Conclude quindi ANAC che fermo l’obbligo di applicare la misura straordinaria prevista dall’art. 26 del d.l. 50/2022, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti:
- l’aggiornamento dei prezzi è obbligatorio, anche in assenza di specifica istanza dell’appaltatore;
- l’adeguamento può essere sia in aumento che in diminuzione;
- gli eventuali importi minori derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Documenti Allegati
Parere