Detrazioni per ristrutturazioni in condominio: 5 nuove FAQ del Fisco
L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni agli intermediari sulle modalità di comunicazione dei dati utili alla precompilata 2025 per interventi eseguiti su parti condominiali
Si arricchisce sul sito dell’Agenzia delle Entrate la sezione con le risposte alle domande più frequenti relative ai dati per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiale che gli intermediari sono tenuti a comunicare.
Ristrutturazioni su parti condominiali: il Fisco sulle comunicazioni per le detrazioni
Nello specifico, il Fisco ha fornito chiarimenti su:
- dati relativi alle pertinenze;
- pagamento (totale o parziale) delle quote condominiali;
- arrotondamenti degli importi presenti nella comunicazione;
- condomini minimi;
- controllo di coerenza degli importi indicati nella comunicazione.
Vediamo nel dettaglio le indicazioni utili agli amministratori di condominio per adempiere all'obbligo di comunicazione.
Dati relativi alle pertinenze
Il primo quesito riguarda le modalità di comunicazione dei dati relativi alle pertinenze, considerando che queste possono avere o meno un identificativo catastale autonomo e che a volte sono comprese nei millesimi dell'abitazione e volte hanno dei millesimi a parte.
Come spiga il Fisco, i dati relativi alle pertinenze devono essere comunicati in base alla loro classificazione catastale e al loro legame con le unità abitative. I millesimi non sono rilevanti per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma l’identificativo catastale autonomo sì, in quanto serve a verificare i limiti di detraibilità per vari interventi (recupero edilizio, risparmio energetico, bonus verde, ecc.).
In particolare, le informazioni relative alle pertinenze devono essere comunicate insieme a quelle delle unità immobiliari abitative a cui sono associate.
Pagamento (totale o parziale) delle quote condominiali
Altro aspetto sul quale è stata fatta luce, l’indicazione al 31 dicembre 2024 del pagamento totale o parziale delle quote condominiali.
In questo caso, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 122/1999, la quale chiarisce che la detrazione per spese su parti comuni condominiali spetta se il bonifico è effettuato dall’amministratore entro il 31 dicembre. I condòmini possono detrarre le quote versate prima della dichiarazione.
L’amministratore deve indicare nel campo 26 la spesa attribuita a ciascun condòmino (campo 25), non quella effettivamente sostenuta, e segnalare il pagamento nel campo 28. Le quote pagate entro il 31 dicembre vengono inserite nella dichiarazione precompilata, mentre quelle versate dopo sono solo nel foglio informativo, con possibilità di modifica da parte del contribuente.
Arrotondamenti degli importi presenti nella comunicazione
Altro problema sul quale si fa chiarezza è quello relativo all’arrotondamento all'euro di tutti gli importi presenti nella comunicazione: il Fisco conferma che tutti gli importi indicati nella comunicazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Prima dell'invio del file, il programma di compilazione e la procedura di controllo prevedono la verifica della corrispondenza e viene applicata una tolleranza di 50 centesimi di euro, per eccesso o per difetto, moltiplicata per il numero dei soggetti comunicati. Questo margine consente di tener conto di eventuali arrotondamenti applicati agli importi comunicati.
Condomini minimi
In riferimento all’obbligo di comunicazione dei dati da parte degli amministratori dei c.d. "condomìni minimi", il Fisco precisa che:
- se il condominio ha nominato un amministratore, quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell'anno successivo;
- se, invece i condòmini del cd "condominio minimo" non hanno provveduto a nominare un amministratore, essi non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Controllo di coerenza degli importi indicati nella comunicazione
Infine, in relazione al controllo di coerenza dell'Importo complessivo dell'intervento con la somma dei campi "Importo della spesa attribuita al soggetto" e "Importo spesa unità immobiliare", l’Agenzia spiega che esso prevede la corrispondenza tra la somma degli importi indicati nel campo 8 "Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonifico" e nel campo 9 "Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)" con la somma degli importi indicati in tutti i campi 24 "Importo spesa unità immobiliare" e 27 "Importo della spesa attribuita al soggetto, a cui viene sottratto l’eventuale credito ceduto ai fornitori riferiti allo stesso intervento.
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