CCNL e Appalti pubblici: le conferme del TAR
Il TAR Campania ribadisce la continuità interpretativa tra il vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e il nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023) in materia di scelta del CCNL applicabile negli appalti pubblici
Quale margine di scelta ha un operatore economico nell’individuare il contratto collettivo nazionale (CCNL) da applicare in un appalto pubblico? La stazione appaltante può contestare tale scelta? Quali parametri devono essere rispettati per garantire la tutela dei lavoratori? C’è differenza tra le regole del vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e il nuovo (D.Lgs. n. 36/2023)?
CCNL e Appalti pubblici: interviene il TAR
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 1463 del 21 febbraio 2025, che ha ribadito alcuni concetti relativi alla scelta del CCNL applicabile negli appalti pubblici e fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla continuità interpretativa tra il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 36/2023.
Occorre preliminarmente ricordare che la sentenza riguarda un appalto pubblico bandito ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e che il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) ha subito un’importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, il c.d. “Correttivo Codice Appalti 2023”. Tra le modifiche, il Legislatore si è concentrato sull’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e ha inserito nel nuovo Codice l’Allegato I.01 (Contratti collettivi), sul quale ci siamo recentemente soffermati.
Sull’utilizzo dei CCNL, sono recentemente arrivate le seguenti indicazioni:
- il Parere MIT n. 2993 del 6 dicembre 2024 secondo cui nel caso in cui l’OE primo in graduatoria applichi lo stesso CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara e abbia indicato lo stesso importo individuato dalla stessa SA come costi della manodopera, la verifica di congruità può essere evitata. Unica eccezione, il caso in cui l'operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera;
- la Delibera ANAC n. 14 del 14 gennaio 2025 per la quale il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall’operatore con il CCNL indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità;
- la Delibera ANAC n. 32 del 5 febbraio 2025 che ribadisce il principio chiave per cui l'impresa che partecipa a una gara deve garantire ai lavoratori impiegati nell’appalto condizioni economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante.
Nuovo Codice, vecchie regole
Anche nella nuova sentenza del TAR Campania n. 1463/2025, la questione giuridica ruota intorno all’art. 11, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, che disciplina la facoltà dell’operatore economico di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Secondo il TAR, tale disposizione non introduce un principio innovativo, ma recepisce gli esiti interpretativi già consolidati in riferimento all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
I giudici hanno evidenziato come il legislatore abbia mantenuto un criterio di coerenza tra il contratto collettivo scelto e l’oggetto dell’appalto, limitando la discrezionalità dell’operatore economico. La libertà di scelta non è assoluta, ma deve rispettare due condizioni fondamentali:
- la coerenza tra il CCNL scelto e le prestazioni richieste dall’appalto: il contratto collettivo selezionato deve essere pertinente rispetto all’attività da svolgere e non può essere individuato con riferimento generico all’attività prevalente dell’impresa;
- il mantenimento delle stesse tutele garantite dal CCNL indicato in gara: l’operatore economico deve dimostrare concretamente che i lavoratori impiegati beneficeranno di un livello di protezione equivalente a quello previsto dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.
Il TAR ha sottolineato che questi principi non derivano esclusivamente da una scelta discrezionale del legislatore, ma rispondono a una logica giuridica e costituzionale, radicata nell’art. 36 della Costituzione (sulla tutela della retribuzione minima e della dignità del lavoratore) e nell’art. 41 (sull’utilità sociale dell’iniziativa economica).
L’applicazione ai procedimenti di gara e alla verifica di congruità
La sentenza conferma che la valutazione di congruità dell’offerta economica da parte della stazione appaltante include l’analisi delle condizioni contrattuali applicate ai lavoratori, al fine di garantire la sostenibilità dell’appalto e il rispetto delle tutele minime.
Questo principio era già stato riconosciuto in giurisprudenza con riferimento all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e trova ora continuità nel nuovo Codice dei contratti, che vincola la scelta del CCNL ai criteri di coerenza, pertinenza e adeguatezza in relazione alla tutela dei lavoratori coinvolti nell’appalto.
Nella pronuncia, il TAR Campania richiama inoltre un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- la stazione appaltante ha il potere-dovere di verificare che l’operatore economico rispetti il principio di equivalenza delle tutele, anche in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato nel bando;
- il mancato rispetto di tale onere da parte dell’operatore economico giustifica l’esclusione dalla gara, poiché incide sulla serietà e sostenibilità dell’offerta.
Conclusioni
Con questa sentenza, il TAR Campania non introduce nuovi principi, ma conferma un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, che trova oggi esplicito riconoscimento nel D.Lgs. n. 36/2023, soprattutto a seguito delle recenti modifiche operate dal D.Lgs. n. 209/2024.
L’art. 11, comma 3, del nuovo Codice ribadisce che l’operatore economico può scegliere un CCNL alternativo solo se rispetta il vincolo della coerenza con l’appalto e della tutela effettiva dei lavoratori.
Il controllo sulle condizioni retributive e normative non rappresenta un’invasione della libertà di impresa, ma uno strumento di garanzia per la corretta esecuzione degli appalti pubblici e per la tutela della concorrenza leale. La pronuncia del TAR Campania, dunque, rafforza questa impostazione, confermando che l’applicazione dei contratti collettivi negli appalti pubblici non può essere una scelta arbitraria, ma deve rispondere a precisi criteri di coerenza e tutela del lavoro.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 21 febbraio 2025, n. 1463