Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: due procedimenti distinti

Il TAR ricorda che il procedimento per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e quello per l’ottenimento del titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati

di Redazione tecnica - 25/02/2025

Qual è la differenza tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio? Possono essere rilasciati dallo stesso soggetto? Quale rapporto intercorre tra le valutazioni urbanistiche e quelle paesaggistiche?

Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: interviene il TAR

Sono solo alcune delle domande a cui ha risposto il TAR Campania con la sentenza n. 1302 del 17 febbraio 2025, che ha confermato un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa per il quale l'autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio sono due atti distinti che rispondono a interessi pubblici differenti:

  • la prima, frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, verifica la compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico tutelato;
  • il secondo, invece, attiene alla conformità urbanistico-edilizia dell’opera e segue una propria autonoma istruttoria.

Pur riguardando lo stesso intervento, i due procedimenti si affiancano senza sovrapporsi, perseguendo obiettivi distinti e tipizzati.

L'autonomia tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio

Secondo l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio ed è finalizzata esclusivamente a verificare la compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico tutelato. Il permesso di costruire, rilasciato ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), attiene alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento.

Il TAR ha ribadito che i due titoli "rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati":

  • la tutela del paesaggio da un lato;
  • il rispetto della normativa urbanistica dall’altro.

Conseguentemente, le due valutazioni devono essere istruite separatamente, anche quando riguardano lo stesso intervento edilizio.

La sentenza richiama un principio consolidato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 682), secondo cui i due titoli devono essere rilasciati autonomamente e senza sovrapposizioni valutative.

La distinzione tra le competenze procedimentali

Il TAR ha precisato che non esiste un’incompatibilità automatica per cui lo stesso soggetto non possa partecipare a entrambi i procedimenti, a meno che non vi sia una norma specifica che lo vieti. Il punto centrale è la necessità che le valutazioni siano condotte in modo distinto, garantendo un’istruttoria separata per ciascun titolo.

Un altro aspetto affrontato nella decisione riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in presenza di un preavviso di rigetto della Soprintendenza. Il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali, se la Soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni, l’amministrazione competente può procedere autonomamente. Un preavviso di rigetto, infatti, non costituisce un parere definitivo e non ha efficacia vincolante.

Conclusioni

La sentenza conferma un principio fondamentaleautorizzazione paesaggistica e titolo edilizio sono due atti distinti e autonomi, con finalità specifiche e istruttorie separate. Sebbene sia “auspicabile” una distinzione soggettiva tra i funzionari coinvolti nei due procedimenti, la giurisprudenza ammette che, in assenza di una norma di incompatibilità, la stessa persona possa partecipare a entrambi, purché vi sia un'adeguata separazione delle valutazioni.

Inoltre, il TAR ha ribadito che, in caso di mancata pronuncia della Soprintendenza entro i termini previsti, l’amministrazione procedente può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica senza essere vincolata a un preavviso di rigetto privo di valore definitivo.

Si tratta di un ulteriore chiarimento sull’interazione tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio, confermando la necessità di un approccio procedimentale rigoroso che garantisca certezza giuridica e rispetto della normativa vigente.

© Riproduzione riservata