Soccorso istruttorio: quando si può correggere l'offerta?
Il nuovo Codice Appalti contempla la possibilità di correggere errori sulle offerte, sempre nel rispetto di alcune condizioni. Vediamo quali
Il nuovo Codice degli Appalti ha previsto, con la disciplina enunciata all’art. 101, quattro diverse tipologie di soccorso istruttorio: integrativo, sanante, in senso stretto e correttivo.
Quest’ultima fattispecie è particolarmente innovativa perché ha introdotto la possibilità, per gli OE, di correggere errori commessi nella redazione dell’offerta, a condizione però che la modifica venga presentata in busta chiusa e, soprattutto, prima dell’apertura e della valutazione delle offerte, in modo tale che la Commissione possa aprirla contemporaneamente a quella originaria e compararla.
Soccorso correttivo: il TAR sulla modifica dell'offerta
Circostanza che non si è verificata nel caso affrontato dal TAR Valle d’Aosta che, con la sentenza del 10 febbraio 2025, n. 4, ha confermato la legittimità dell’esclusione da una procedura aperta di un OE, primo in graduatoria, la cui offerta era stata ritenuta anormalmente bassa in relazione ai costi della manodopera.
L’operatore aveva affermato di avere erroneamente indicato i costi relativi a una precedente gara, ma ha presentato quelli corretti soltanto successivamente alla data di apertura e valutazione delle offerte, motivo per cui è stata ritenuta anormalmente bassa, con esclusione da parte del RUP.
Nel valutare la questione, il TAR ha preliminarmente ricordato che l’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023 ha previsto che:
- la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a
cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- la SA può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la SA può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.
Le tipologie di soccorso istruttorio
Sul punto, il Consiglio di Stato, in una recente sentenza ha appunto identificato quattro diverse tipologie di soccorso istruttorio rinvenibili nella disciplina dell’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023:
- quello integrativo o completivo che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico);
- quello sanante (comma 1 lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa;
- quello in senso stretto (comma 3), che abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica;
- quello correttivo (comma 4), che abilita direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.
Il soccorso correttivo: quando si può applicare
In particolare, il soccorso correttivo rappresenta una delle più importati innovazioni del nuovo codice in quanto viene per la prima volta concesso all’operatore economico di rettificare un proprio errore materiale commesso nell’elaborazione dell’offerta fino al giorno fissato per l’apertura delle buste e, quindi, anche oltre il termine per la sua presentazione, a condizione che l’istanza sia proposta in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di una rettifica, e venga aperta unitamente all’offerta.
Quest’istituto non può tuttavia essere applicato indiscriminatamente, in quanto deve necessariamente essere bilanciato altri principi di eguale rango, come quello di autoresponsabilità, corollario della par condicio tra gli operatori, secondo cui l'obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell'onere di diligenza normalmente esigibile.
Sull'impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell'offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore.
Il soccorso istruttorio non è, quindi, ammesso qualora confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti; ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
È vietato ai concorrenti integrare le offerte economiche o tecniche affette da carenze o incompletezze che ne rendono il contenuto indeterminato o incerto, né per acquisire «degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti».
No alla modifica dei costi manodopera dopo l'apertura dell'offerta
Del resto, spiega il TAR, una simile facoltà si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta economica, il quale impedisce la rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta.
In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti».
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’esclusione: l’OE ha rettificato i costi della manodopera oltre la data di valutazione delle offerte, motivo per cui la stazione appaltante ha correttamente non valutato la rettifica e ha effettuato la verifica di anomalia sulla base del contenuto dell’offerta originaria, concludendo che, in sede di giudizio di anomalia, la ricorrente ha modificato la propria proposta indicando degli importi non coerenti con quanto originariamente offerto.
Documenti Allegati
Sentenza