Transizione 5.0: le nuove FAQ del MIMIT

Aggiornato il documento con tutti i chiarimenti sul credito d'imposta per le imprese che investono in nuove tecnologie ed energie rinnovabili

di Redazione tecnica - 27/02/2025

Il MIMIT ha aggiornato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, l'incentivo fiscale che prevede un credito d’imposta per investimenti in nuove tecnologie effettuati nelle strutture produttive situate in Italia nel biennio 2024-2025.

Transizione 5.0: il MIMIT aggiorna le FAQ

L’aggiornamento è stato necessario dopo le modifiche introdotte con i commi 427-429 della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha ampliato l’ambito di applicazione e reso più semplici le procedure per accedere all’agevolazione.

Tra le novità, la semplificazione operativa per i certificatori del risparmio energetico: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, i certificatori possono effettuare le proprie valutazioni sulla documentazione standardizzata già esistente, ad esempio Regolamenti Europei e norme di settore, senza bisogno di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica.

Riportiamo il testo integrale delle FAQ aggiornate e di quelle nuove, segnalando che sono state rimosse le FAQ 6.8, 8.1 e 8.5.

 

Caratteristiche del Piano Transizione 5.0

FAQ 1.2.

D. Qual è il riferimento normativo del Piano Transizione 5.0?

R. Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio. Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (DM “Transizione 5.0”). Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 16 agosto 2024, la circolare operativa contenente chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Nel dettaglio, la predetta circolare contiene istruzioni operative per l’accesso al credito d’imposta, in relazione a specifici profili, quali: l’individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell’ambito della procedura di accesso al credito d’imposta e la relativa documentazione da allegare.

 

Procedura per l’accesso all’agevolazione

FAQ 2.1.

D. Chi può accedere all’agevolazione?

R. Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. Sono escluse dal beneficio le imprese: a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi Speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

FAQ 2.17

D. Il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0”?

R. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0 (Circolare n. 23/E del 2016, Circolare n. 4/E del 2017).

FAQ 2.18

D. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0 ma intendesse usufruire – in luogo di tale agevolazione – del credito d’imposta Transizione 5.0, è richiesto il rilascio di una nuova specifica attestazione?

R. La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0. Pertanto, le attestazioni rilasciate per l’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0 sono valevoli anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0. Resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni previsto dall’articolo 11, comma 2, del DM 24 luglio 2024.

 

Calcolo del risparmio energetico

FAQ 4.18. (nuova)

D. Nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, in cui i beni agevolabili sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”) alla struttura del soggetto che ha diritto all'agevolazione (“gestore distribuzione automatica”), come devono essere verificati i requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0?

R. Considerando i diversi modelli organizzativi delle imprese che gestiscono i distributori automatici nel mercato italiano, i requisiti di risparmio energetico possono essere calcolati secondo due modalità alternative:

  • 1) a livello di processo interno della società di gestione, misurando l'efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;
  • 2) a livello del processo del fruitore del servizio ("azienda cliente"), valutando il miglioramento dell'efficienza del servizio presso l'azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento. La scelta tra le suddette modalità di calcolo è alternativa. Pertanto, la modalità di verifica del risparmio energetico utilizzata nell’ambito della certificazione ex post non può differire rispetto alla modalità prescelta ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici oggetto della certificazione ex ante.

 

Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)

Spiega il MIMIT che nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

FAQ 4.19

D. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”?

R. Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l'adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica, inoltre, che non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

 

Determinazione dell’importo del credito d’imposta

FAQ 5.1

D. A quanto ammonta il credito d’imposta?

R. L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici, secondo il seguente schema.

 

% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

QUOTE DI INVESTIMENTO

Struttura produttiva:

3-6%

Processo interessato:

5-10%

Struttura produttiva:

6-10%

Processo interessato:

10-15%

Struttura produttiva:

oltre 10%

Processo interessato:

oltre 15%

Fino a 10 milioni di euro

35%

40%

45%

Da 10 a 50 milioni di euro

5%

10%

15%

 

Impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

FAQ 6.1

D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?

R. Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 12, del DL 181/2023, ossia:

  • i. 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  •  ii. 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • iii. 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %. Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell’Unione Europea.

 

Cumulabilità

FAQ 8.6 (nuova)

D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?

R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2). A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

 

DNSH

FAQ 10.1

D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?

R. Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene realizzato.

Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:

  • 1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;
  • 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.

Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):

  • 3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4;
  • 4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso.
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