Appalti pubblici e Principio del risultato: il Consiglio di Stato ribadisce l’approccio sostanzialistico
Il principio del risultato negli appalti pubblici: quando un errore formale non può portare all’esclusione dalla gara
Quando un errore formale può davvero pregiudicare la partecipazione a una gara d’appalto? Qual è il limite tra formalismo e sostanza nel rispetto della lex specialis? E, soprattutto, come si concilia tutto ciò con il principio del risultato introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)?
Principio del risultato: interviene il Consiglio di Stato
Le risposte le ha fornite il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1620 del 25 febbraio 2025 mediante la quale ha confermato una lettura sostanzialistica delle procedure di gara e chiarito che il principio del risultato deve orientare l’azione amministrativa anche in presenza di vizi formali.
La vicenda trae origine da una procedura di gara per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche in una scuola primaria. L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’associazione temporanea di imprese (ATI) vincitrice avesse presentato un’offerta viziata da irregolarità formali: in particolare, la società mandante non risultava correttamente registrata nella piattaforma telematica, l’offerta tecnica non era sottoscritta da entrambi i componenti del raggruppamento e la documentazione presentava incoerenze rispetto alla lex specialis.
Di fronte a queste contestazioni, i giudici di primo grado avevano già adottato un approccio sostanzialistico, escludendo che tali difformità potessero determinare automaticamente l’esclusione dalla gara. La ricorrente ha, quindi, appellato la sentenza, ma il Consiglio di Stato ha confermato il primo grado, ribadendo la prevalenza dell’interesse pubblico al buon esito della gara rispetto al formalismo procedurale.
Il principio del risultato: una bussola per le procedure di gara
Il fulcro della decisione del Consiglio di Stato risiede nell’applicazione del principio del risultato, formalizzato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ma già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza.
Come chiarito dai giudici di secondo grado, questo principio non si esaurisce nella mera efficienza amministrativa, ma impone di perseguire il miglior esito possibile della procedura nelle fasi di:
- affidamento: significa selezionare il miglior operatore economico senza rigidità e formalismi eccessivi.
- esecuzione: impone di garantire la realizzazione dell’opera nei tempi programmati e con gli standard qualitativi previsti.
La logica è chiara: le procedure di gara sono un mezzo e non un fine. L’interprete, pertanto, non deve fermarsi a un’applicazione meccanica delle norme, ma deve valutare se l’errore contestato sia davvero tale da pregiudicare la concorrenza e il corretto svolgimento della gara.
Applicazione concreta: il formalismo non può prevalere sulla sostanza
Alla luce di questo principio, il Consiglio di Stato ha valutato la contestazione mossa dall’appellante e ha ritenuto che:
- la documentazione di gara conteneva comunque tutti gli elementi per identificare la volontà delle imprese di partecipare in ATI;
- l’omessa registrazione della mandante nella piattaforma telematica non ha generato incertezza sulla composizione del raggruppamento, né ha compromesso la tracciabilità della documentazione;
- l’assenza della firma della mandante sull’offerta tecnica non ha impedito di accertare l’effettivo impegno dell’ATI a eseguire il contratto;
- l’ATI aggiudicataria ha rispettato i requisiti sostanziali della lex specialis e ha dimostrato di essere il soggetto più idoneo all’esecuzione dell’appalto.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici amministrativi hanno concluso che il vizio contestato non era tale da determinare l’esclusione dell’ATI vincitrice. La procedura telematica di gara ha infatti garantito la piena tracciabilità degli atti e l’immodificabilità delle offerte, rendendo irrilevanti gli errori formali.
Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato segna un nuovo tassello nel percorso interpretativo che mira a superare il formalismo esasperato nelle procedure di gara. La regola che emerge è chiara: se un errore formale non compromette la trasparenza, la concorrenza o la serietà dell’offerta, non può giustificare l’esclusione di un operatore economico.
L’approccio sostanzialistico non significa, ovviamente, che le regole possano essere ignorate o che la discrezionalità della stazione appaltante sia illimitata. Al contrario, significa che l’interpretazione delle norme deve sempre essere guidata dall’interesse pubblico alla buona riuscita dell’appalto, garantendo rapidità, economicità e qualità dell’esecuzione.
Questa decisione conferma quindi che il principio del risultato non è un concetto astratto, ma un criterio concreto che orienta la giurisprudenza verso un equilibrio tra rigore normativo ed efficienza amministrativa.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 25 febbraio 2025, n. 1620