Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo

Pubblicato il decreto del MEF recante il regolamento attuativo e operativo degli schemi delle polizze per rischi catastrofali

di Redazione tecnica - 01/03/2025

Dopo la conversione in legge 21 febbraio 2025, n. 15 del D.L. n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe 2025), che ha confermato il 31 marzo 2025 come termine per l’obbligo di stipula di polizza catastrofale da parte delle imprese, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, n. 48 il Decreto del MEF del 30 gennaio 2025, n. 18, recante il Regolamento attuativo e operativo degli schemi delle polizze.

Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il regolamento attuativo del MEF

Nel dettaglio il decreto disciplina:

  • le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);
  • le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
  • l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.

Al decreto è anche allegato lo schema di convenzione al quale possono aderire le imprese assicuratrici anche in forma consortile.

Definizione degli eventi catastrofali

Nel decreto vengono definiti puntualmente gli eventi calamitosi e catastrofali per i quali è possibile applicare la polizza ovvero:

  1. alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  2. sismi;
  3. frane.

Determinazione dei premi

Secondo quanto previsto all’art. 4 del decreto, il premio dovrà essere determinato:

  • in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati;
  • in misura proporzionale alla riduzione del rischio, tenendo conto anche delle misure adottate dall’impresa, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 104, della legge n. 213/2023, le polizze assicurative possono prevedere:

  • per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, oppure nel caso di grandi imprese (fatturato maggiore di 150 milioni di euro; numero di dipendenti pari o superiore a 500) la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

I massimali o limiti di indennizzo devono rispettare questi principi:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70%.
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
  • per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Nel caso di contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche tramite convenzioni, si dovranno individuare classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Le condizioni assicurative dovranno essete pubblicate sui siti web delle imprese di assicurazione secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgano della copertura di SACE S.p.A. esse trasferiranno a SACE i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni, al netto di quelle sottoscritte con le grandi imprese.

Infine, l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

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