Appalti pubblici: il Fisco sulla fatturazione delle ritenute di garanzia
In una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate chiarisce se la ritenuta di garanzia vada inclusa in tutte le fatture della SA o solo in quella finale
La ritenuta di garanzia dello 0,5% operata dalle stazioni appaltanti va inclusa nelle fatture periodiche, oppure è prevista soltanto in quella finale?
A fornire chiarimenti sulla fatturazione delle ritenute di garanzia in caso di prestazioni rese in regime di split payment è l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 28 febbraio 2025, n. 52.
Ritenuta di garanzia e appalti con split-payment: il Fisco sulla fatturazione
L’interpello è stato presentato da un Ente pubblico che ha aderito a una convenzione per la fornitura di energia elettrica.
Il contratto prevedeva l’applicazione della ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolare solo alla conclusione del rapporto, dopo la verifica di conformità e il rilascio del DURC regolare.
L'ente, tuttavia, è trovato di fronte a un problema contabile:
- secondo quanto previsto nell'accordo, la società avrebbe dovuto emettere una fattura mensile per il 99,5% delle prestazioni, con il restante 0,5% da fatturare solo a fine contratto;
- la società, invece, fatturava l’intero importo, comprensivo della ritenuta di garanzia, sostenendo che i propri sistemi contabili non consentivano una gestione diversa.
A ciò si aggiungeva un ulteriore aspetto fiscale: trattandosi di un appalto soggetto a split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, l'IVA sulle fatture emesse dalla società non veniva versata al fornitore, ma direttamente all’Erario.
Da qui la richiesta al Fisco se fosse corretta la richiesta nei confronti della società di fatturare separatamente la ritenuta di garanzia, al fine di evitare discrepanze nell’esigibilità dell’IVA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere all’istanza, l’Agenzia ha richiamato le previsioni del d.Lgs. n. 36/2023 e del d.P.R. n. 633/1972 in riferimento alla ritenuta di garanzia e al momento dell'esigibilità dell'IVA.
Ritenuta dello 0,5% nei contratti pubblici
Secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti trattengono l’importo corrispondente a eventuali inadempienze contributive risultanti dal DURC.
Tuttavia, anche in assenza di irregolarità, la ritenuta dello 0,5% deve essere operata su ogni pagamento e può essere svincolata solo dopo il collaudo/verifica di conformità.
Momento di esigibilità dell’IVA
Il momento in cui scatta l’esigibilità dell’IVA è disciplinato dall’articolo 6 del d.P.R.n. 633/1972, secondo cui l’imposta diviene esigibile:
- al momento del pagamento del corrispettivo, se il contratto prevede pagamenti frazionati;
- alla conclusione del contratto per la quota sottoposta a ritenuta di garanzia.
Di conseguenza, l’IVA relativa alla ritenuta dello 0,5% non diventa esigibile fino alla liquidazione finale del contratto.
Conseguenze sullo split payment
Spiega il Fisco che, considerato che l’ente pubblico è soggetto al regime di split payment (art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972), è tenuto a versare l’IVA direttamente all’Erario.
Tuttavia, se la fattura include la ritenuta di garanzia, l’IVA viene versata su un importo non ancora effettivamente corrisposto, creando una distorsione contabile e fiscale.
Alla luce di quanto sopra, si conferma quindi che:
- la società deve emettere fatture mensili solo per il 99,5% delle prestazioni, senza includere la ritenuta di garanzia;
- la ritenuta dello 0,5% dovrà essere fatturata separatamente alla fine del contratto, una volta soddisfatte le condizioni per lo svincolo.
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Risposta