Verifica della progettazione negli appalti integrati: il parere del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce un chiarimento in merito alla verifica della progettazione negli appalti integrati ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
Chi è tenuto a verificare il progetto esecutivo negli appalti integrati soprasoglia? È sufficiente la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) prima della gara, oppure anche il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario deve essere sottoposto allo stesso livello di controllo?
Verifica della progettazione negli appalti integrati: risponde il MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025 ha fornito un importante chiarimento per le stazioni appaltanti e gli operatori del settore circa la verifica della progettazione negli appalti integrati, in particolare per quelli di importo pari o superiore a 5.538.000 euro.
Preliminarmente, occorre considerare che il Codice dei Contratti stabilisce che:
- con l’art. 42, comma 1, si impone che nelle procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (tipiche dell’appalto integrato), la verifica del PFTE sia completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, mentre quella del progetto esecutivo avvenga prima dell’inizio dei lavori;
- con l’art. 34, comma 5, Allegato I.7, si conferma che nei contratti che comprendono progettazione ed esecuzione, il progetto esecutivo presentato dall’aggiudicatario deve essere sottoposto a verifica prima dell’approvazione;
- con l’art. 34, comma 2, Allegato I.7, si
specifica che i soggetti abilitati a svolgere la verifica:
- per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e per appalti integrati sopra soglia (5.538.000 euro), la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per importi inferiori, la verifica può essere effettuata da altri soggetti, come le stazioni appaltanti con sistema interno di controllo qualità.
Il chiarimento del MIT
Il Supporto Giuridico del MIT ha confermato che, negli appalti integrati sopra soglia, sia il PFTE che il progetto esecutivo devono essere verificati da organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Questo significa che:
- non basta verificare solo il PFTE prima della gara;
- anche il progetto esecutivo deve essere sottoposto alla stessa verifica qualificata, prima della sua approvazione e dell’inizio dei lavori;
- non è ammesso l’utilizzo di modalità di verifica diverse per il progetto esecutivo, come avviene invece per appalti di importo inferiore.
Cosa cambia per le stazioni appaltanti?
Questo chiarimento impone alle stazioni appaltanti un maggiore rigore nella verifica della progettazione negli appalti integrati sopra soglia. In particolare, dovranno:
- affidare obbligatoriamente la verifica del PFTE e del progetto esecutivo a organismi accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- prevedere nei documenti di gara l’intero iter di verifica, evitando contestazioni e potenziali vizi procedurali;
- non affidare la verifica a soggetti non accreditati o limitarsi al solo PFTE, poiché ciò comporterebbe il rischio di illegittimità dell’intera procedura.
Conclusioni
Il parere del MIT ribadisce un principio fondamentale: negli appalti integrati sopra soglia, come peraltro in qualunque appalto di lavori pubblici, la verifica del progetto non è un semplice passaggio formale, ma un elemento centrale per garantire la qualità e la correttezza dell’opera pubblica. Proprio nell’appalto integrato, dove la progettazione è espressione dell’appaltatore e non della stazione appaltante, la verifica assume una valenza strategica in termini di tutela della Stazione appaltante stessa.
La necessità di affidarsi a organismi accreditati assicura un controllo rigoroso, minimizzando il rischio che difformità o carenze progettuali emergano solo in fase di esecuzione, con conseguenti ritardi e contenziosi.
Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: senza una verifica rigorosa e conforme alle norme, il rischio di invalidare l’intera procedura è concreto. Adeguarsi a questo principio significa garantire trasparenza e qualità nella realizzazione delle opere pubbliche, evitando criticità future e assicurando una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.
Si ringrazia l’ing. Mauro Moroni per il supporto al commento di questo parere.