Sanatoria edilizia e tutela del paesaggio: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’accertamento di conformità nel caso di sostituzione di materiali e vincoli paesaggistici

di Redazione tecnica - 10/03/2025

Quando un’opera edilizia abusiva può essere sanata? E, soprattutto, fino a che punto la tutela del paesaggio può incidere sulla possibilità di sanatoria edilizia utilizzando l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001)?

Sanatoria edilizia e tutela del paesaggio: la sentenza del Consiglio di Stato

A rispondere a queste domande ci ha pensato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1787 del 3 marzo 2025, che affronta due temi centrali:

  1. la sostituzione di materiali e la loro incidenza urbanistica e paesaggistica;
  2. i limiti della sanatoria in presenza di un vincolo paesaggistico.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui non basta che un’opera sia, in astratto, conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento della richiesta di sanatoria. L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia richiede che l’intervento fosse conforme anche al momento della sua realizzazione e che sia rispettato il vincolo paesaggistico, senza possibilità di un’autorizzazione paesaggistica ex post.

La sostituzione di materiali e l’aumento volumetrico

Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dalla sentenza riguarda la sostituzione del plexiglass con vetrate fisse nella tensostruttura di un’attività commerciale. La società ricorrente sosteneva che la modifica fosse irrilevante dal punto di vista edilizio e paesaggistico, trattandosi di un semplice cambio di materiale senza variazioni di sagoma, prospetti o volumetria.

Il Consiglio di Stato, invece, ha respinto questa impostazione, ribadendo che:

  • la sostituzione del plexiglass con il vetro non era mai stata autorizzata, né nel provvedimento originario né in eventuali varianti successive;
  • la chiusura con vetrate fisse crea volume e, a differenza di pannelli scorrevoli in plexiglass, non può rientrare nell’edilizia libera, ma richiede un titolo edilizio;
  • un’opera può modificare la percezione paesaggistica anche senza aumentare la volumetria in senso stretto. La valutazione dell’impatto visivo rientra nelle competenze dell’amministrazione e non può essere contestata in modo generico.

Questa parte della decisione conferma un principio ormai consolidato: la modifica di un elemento strutturale, se incide sugli aspetti urbanistici o paesaggistici, non può essere considerata irrilevante solo perché non comporta un aumento di volume in termini geometrici.

L’accertamento di conformità e i vincoli paesaggistici

Il secondo tema chiave della sentenza riguarda la richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. La società ricorrente aveva presentato istanza per sanare una serie di interventi, tra cui:

  • recinzioni in vetro antisfondamento;
  • modifica del prospetto con rivestimenti in piastrelle colorate;
  • installazione di graticci e strutture in legno;
  • un vano tecnico sotto una torretta di avvistamento.

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato il rigetto della sanatoria per due motivi principali:

  1. mancanza del requisito della doppia conformità: il Testo Unico Edilizia consente la sanatoria solo per opere conformi sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, sia a quella attuale. Nel caso di specie, le norme non consentivano la sanatoria per alcuni degli interventi contestati;
  2. vincolo paesaggistico e impatto visivo complessivo: l’amministrazione aveva respinto la sanatoria evidenziando che gli interventi creavano un impatto visivo inaccettabile, compromettendo l’armonia del paesaggio costiero.

Un aspetto interessante della sentenza riguarda il fatto che non è necessario un incremento volumetrico per determinare un impatto paesaggistico negativo. Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l’effetto complessivo degli interventi, valutato nel loro insieme, può giustificare il diniego della compatibilità paesaggistica.

Conclusioni

La sentenza fornisce un chiarimento importante su due fronti:

  1. non basta cambiare un materiale per escludere la rilevanza urbanistica di un intervento: anche una sostituzione apparentemente minima, come quella tra plexiglass e vetro, può richiedere un titolo edilizio se incide sulla volumetria, sulla percezione del manufatto o sulle prescrizioni originarie del titolo abilitativo;
  2. il vincolo paesaggistico non è un elemento secondario nell’accertamento di conformità: un’opera, anche se teoricamente sanabile dal punto di vista urbanistico, può essere ritenuta incompatibile per il suo impatto visivo. Il giudizio dell’amministrazione su questi aspetti gode di ampia discrezionalità e non può essere contestato in modo generico, ma solo dimostrando un evidente travisamento dei fatti.

Questa pronuncia conferma, ancora una volta, che la sanatoria edilizia non è un automatismo e che, in presenza di vincoli paesaggistici, la conformità va valutata in modo rigoroso, senza possibilità di sanare ex post opere che alterano l’equilibrio visivo del territorio.

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