Malfunzionamento MePA: il MIT sulla riapertura dei termini di gara
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) fornisce un importante chiarimento in merito alla richiesta di riapertura dei termini di gara su piattaforma MePa
Procedura MePa: cosa succede se un operatore economico non riesce a presentare l’offerta nei termini previsti a causa di presunti problemi tecnici della piattaforma di gara? La stazione appaltante è obbligata a riaprire i termini della procedura?
Malfunzionamento MePA: nuovo parere del MIT
A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che con il parere n. 3263 del 27 febbraio 2025 ha chiarito un aspetto fondamentale nelle procedure di gara telematiche gestite tramite MEPA: la proroga dei termini di presentazione delle offerte è possibile solo in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma e non può essere concessa per negligenza dell’operatore economico.
Il quesito sottoposto al MIT riguardava una gara avviata tramite Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA, con scadenza il 20 dicembre 2024. Un operatore economico, che non aveva presentato l’offerta nei termini previsti, ha richiesto successivamente la riapertura dei termini, sostenendo che tra il 19 e il 27 dicembre 2024 si sarebbero verificati problemi tecnici sulla piattaforma che avrebbero impedito l’invio dell’offerta.
La stazione appaltante aveva risposto che:
- non vi erano stati malfunzionamenti conclamati, ma solo rallentamenti del sistema, che tuttavia non avevano impedito agli altri concorrenti di inviare correttamente le proprie offerte;
- l’operatore non aveva segnalato alcun problema nei tempi utili, né richiesto una proroga prima della scadenza;
- l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 consente la proroga solo in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma.
In particolare, il terzo periodo del citato comma 2, art. 25, D.Lgs. n. 36/2023, dispone: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.
La risposta del MIT
Il MIT ha confermato l’interpretazione della stazione appaltante, ribadendo che la riapertura dei termini è possibile solo se il malfunzionamento è oggettivamente dimostrato. In merito, il MIT ha ricordato la sentenza n. 2038/2024 del TAR Sicilia secondo il quale la proroga dei termini di gara può essere concessa solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante;
- incertezza assoluta sulla causa del ritardo, ovvero quando non è possibile stabilire con certezza se il mancato invio dell’offerta sia dovuto a problemi tecnici della piattaforma o alla negligenza dell’operatore economico.
Di contro, la proroga non può mai essere concessa se è dimostrabile una negligenza dell’operatore economico, il quale ha avuto tutto il tempo per inviare l’offerta nei termini stabiliti e non si è attivato con congruo anticipo, nonostante le regole chiare contenute nella lex specialis di gara.
Anche ANAC, con delibera 9 ottobre 2024, n. 451, ha ribadito che, in assenza di un malfunzionamento comprovato, la stazione appaltante non è tenuta a concedere alcuna proroga. Secondo l’Anticorruzione, la condotta della SA di non concedere la sospensione e la proroga del termine di presentazione delle offerte, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della procedura di gara, appare quindi conforme all’art. 25, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 36/2023, che nel prevedere la sospensione e la proroga dei termini di presentazione delle domande/offerte, rispettivamente, “per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento” e “per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”, le subordina al “comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme”.
Come accertare eventuali problemi tecnici?
Un punto fondamentale sottolineato dal MIT riguarda la necessità di verificare concretamente la presenza di eventuali problemi tecnici. A tal fine, la stazione appaltante può:
- richiedere i file di log di sistema al gestore della piattaforma (Consip), per verificare se vi siano stati effettivi problemi tecnici durante il periodo indicato dall’operatore economico;
- accertare le operazioni effettuate dagli altri concorrenti: se altri operatori hanno inviato correttamente l’offerta nei tempi previsti, è improbabile che il sistema abbia avuto un malfunzionamento tale da impedire la partecipazione.
Il parere del MIT fornisce, dunque, una conferma importante di quanto già affermato dal TAR Sicilia e dall’ANAC:
- la proroga dei termini di gara non può essere concessa automaticamente, ma solo se vi è una prova concreta di un malfunzionamento tecnico della piattaforma;
- il mero rallentamento del sistema non giustifica la riapertura dei termini, soprattutto se altri concorrenti sono riusciti a presentare regolarmente le proprie offerte;
- gli operatori economici devono attivarsi per tempo e non possono attendere la scadenza per poi invocare problemi tecnici come giustificazione per il mancato invio dell’offerta;
- la stazione appaltante ha il diritto (e il dovere) di verificare i log di sistema per accertare eventuali malfunzionamenti prima di concedere una proroga.
In definitiva, il principio di responsabilità dell’operatore economico viene ancora una volta ribadito: chi partecipa a una gara telematica deve organizzarsi per tempo, rispettare le scadenze e segnalare tempestivamente eventuali problemi. Non è possibile attendere settimane dopo la chiusura dei termini per poi chiedere una proroga basata su presunti problemi tecnici non comprovati.