Cedolare secca e locazione: il Fisco sulla registrazione tardiva del contratto

La tardiva registrazione del contratto di locazione con regime di cedolare secca prevede il pagamento di una sanzione. Ecco a quanto ammonta

di Redazione tecnica - 11/03/2025

La registrazione tardiva del contratto di locazione con regime di cedolare secca comporta il pagamento di una sanzione, differente se il ritardo sia inferiore o superiore ai 30 giorni dalla decorrenza del contratto.

Registrazione tardiva contratto con cedolare secca: il Fisco sulle sanzioni

A specificarlo in risposta al quesito di una contribuente è Fisco Oggi, ricordando quando previsto dal d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

Nel caso in esame, la registrazione riguarda un contratto già decorrente dal 1° gennaio 2025 e per il quale sono quindi già trascorsi i 30 giorni di flessibilità previsti dalla norma.

Secondo quanto disposto dall’articolo 69 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dall’articolo 4 del d.Lgs n. 87/2024, si applica la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta in caso di:

  • omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta;
  • presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 dello stesso testo unico.

Diverso il caso di richiesta di registrazione effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni: la sanzione amministrativa invece è pari al 45% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Il Fisco infine ricorda che le violazioni sono sanabili tramite ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta e gli interessi.

Risoluzione o proroga contratto: niente sanzioni 

Mentre per la registrazione sono previste sanzioni, la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto non comporta il pagamento di sanzioni grazie all’art. 3-bis del Decreto Crescita, che ha eliminato l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 3, del d.Lgs. n. 23/2011.

Precedentemente la comunicazione era obbligatoria, pena l’applicazione di una sanzione fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non superava i trenta giorni.

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