Decadenza dall'aggiudicazione: può essere impugnata?
L'annotazione al casellario ANAC sull'affidabilità dell'OE può essere contestata solo se viene impugnato il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione a cui è collegata
La mancata impugnazione del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante per omessa allegazione di documenti preordinati alla stipula del contratto non consente all’aggiudicatario di rivalersi sui conseguenti provvedimenti di natura obbligatoria e non discrezionale, come ad esempio l'iscrizione al Casellario ANAC.
Non solo: questa tipologia di atto configura una controversia “relativa a procedure di affidamento” ad evidenza pubblica perché pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, riguarda comunque la procedura di affidamento.
Per evitare l’annotazione al casellario, è necessario impugnare quindi questo atto, che rientra pienamente nella competenza del giudice amministrativo.
Decadenza dall'aggiudicazione: il Consiglio di Stato sul'impugnazione
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 3 gennaio 2025, n. 25 in relazione all’appello proposto dall’aggiudicatario di un affidamento di una fornitura e per il quale è stato iscritto al casellario ANAC, dopo la revoca dell’aggiudicazione da parte della SA.
La revoca era stata disposta dopo che l’aggiudicatario si era rifiutato di comprovare i requisiti di partecipazione dato cheerano passati 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, che quindi era scaduta e non più vincolante, oltre a essere insostenibile per la crisi energetica, configurabile come evento imprevedibile che aveva modificato il mercato.
A fronte di tale comportamento, la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione e segnalato la vicenda all’ANAC, che ha avviato il procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. L’Autorità ha quindi richiesto chiarimenti alla stazione appaltante sulla gravità della condotta dell’operatore economico e, successivamente, ha disposto un’annotazione non interdittiva, ritenendola una “notizia utile” ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale del concorrente in future gare d’appalto.
La società ha quindi impugnato il provvedimento dell’ANAC, ma il TAR ha respinto il ricorso: a essere impugnata doveva essere la revoca dell’aggiudicazione e non l’annotazione. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
Procedure di affidamento: controversie sono competenza del giudice amministrativo
Preliminarmente, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento, anche se successive all’aggiudicazione, quando incidano sulle sorti della procedura o sulla selezione del contraente.
In particolare, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del Codice del processo amministrativo, devono considerarsi tali tutte le controversie che:
- derivano dall’adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi relativi alla gara;
- incidono sulla scelta del contraente;
- riguardano atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, determinano le sorti della procedura.
Di conseguenza, la decadenza dall’aggiudicazione per mancato possesso dei requisiti o per inottemperanza agli obblighi precontrattuali è un atto che rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Non solo: la mancata impugnazione del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione ha reso inoppugnabile il presupposto su cui si è basata l’annotazione, atto che ANAC ha emanato nell’ambito dei suoi poteri vincolati, senza discrezionalità, una volta ricevuta la segnalazione della stazione appaltante.
L’annotazione della decadenza dell’aggiudicazione costituisce una “notizia utile” ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico, come previsto dall’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
Decadenza validità offerta: i termini
Altro aspetto fondamentale riguarda l’affidabilità dell’operatore, che si è rifiutato di sottoscrivere il contratto dopo l’aggiudicazione, ritenendo che le mutate condizioni di mercato avessero reso l’esecuzione eccessivamente onerosa.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che una volta presentata l’offerta, l’operatore economico è vincolato alle condizioni indicate. Tenendo conto che il termine di validità dell’offerta (180 giorni, ex art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016) decorre dalla scadenza per la presentazione delle offerte e non dalla data dell’aggiudicazione, nel caso di specie, alla data dell’aggiudicazione l’offerta della società era ancora valida, e il successivo rifiuto di stipulare il contratto ha giustificato la revoca dell’aggiudicazione e la segnalazione ad ANAC.
La sentenza sottolinea un principio di coerenza e affidabilità professionale: “L’operatore economico non può lamentarsi, una volta divenuto aggiudicatario, di non essere in grado di eseguire l’opera perché il corrispettivo da lui stesso richiesto non lo remunera a sufficienza, senza incorrere in palese contraddizione che toglie credito alla serietà della sua condotta sin dal tempo della presentazione dell’offerta”.
Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello, confermando la legittimità dell’annotazione ANAC e la correttezza della revoca dell’aggiudicazione.
Documenti Allegati
Sentenza