CCNL e principio di equivalenza: il TAR conferma l’obbligo di verifica
Il TAR Lombardia conferma che la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL che assume carattere obbligatorio
Quale contratto collettivo (CCNL) deve essere applicato nei contratti pubblici? E cosa succede quando un operatore economico sceglie di applicarne uno diverso da quello previsto nella legge di gara?
Domande interessanti e tema delicato sul quale:
- si sono già espressi l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e il Consiglio di Stato;
- è arrivata un’importante modifica al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) da parte del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) che, oltre a rivedere i contenuti dell’art. 11, ha inserito il nuovo Allegato I.01 (Contratti collettivi).
CCNL e principio di equivalenza: nuove conferme dal TAR Lombardia
Nuove risposte alle domande sono attivate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 296 del 31 gennaio 2025, che ha confermato due aspetti fondamentali:
- la stazione appaltante è obbligata a verificare la dichiarazione di equivalenza tra CCNL presentata dall’operatore economico;
- in presenza di errori nel calcolo del costo della manodopera negli atti di gara, è necessario attivare la verifica di anomalia dell’offerta per valutare l’effettiva sostenibilità dell’importo indicato dall’aggiudicatario.
Nel caso di specie, tra i motivi di ricorso, viene contestata:
- l’incongruità del costo della manodopera indicato dalla controinteressata;
- l’omessa attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia relativo al CCNL scelto che, secondo il ricorrente, mancherebbe del requisito di equivalenza con il contratto indicato dalla stazione appaltante.
L’equivalenza delle tutele tra CCNL e l’obbligo di verifica
Preliminarmente, ricordiamo che l’art. 11 del Codice dei contratti consente agli operatori economici di applicare un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, a condizione che il contratto alternativo garantisca ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative. Tuttavia, il TAR Lombardia ha ribadito un principio chiave: la semplice dichiarazione di equivalenza non è sufficiente, ma deve essere sottoposta a un’attenta verifica da parte della stazione appaltante.
Nel caso di specie, l’aggiudicataria dell’appalto ha scelto di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Ma la stazione appaltante ha omesso di effettuare la verifica di equivalenza, limitandosi ad accettare la dichiarazione dell’operatore economico. Modus operandi contestato dal ricorrente e anche dal TAR di primo grado che l’ha definita una omissione rilevante che rende illegittimo l’affidamento.
Il TAR ha, quindi, riaffermato il principio per cui la verifica della dichiarazione di equivalenza è un passaggio obbligatorio, come previsto dall’art. 11, comma 4, del Codice dei contratti e confermato dal recente D.Lgs. n. 209/2024, a mente del quale:
“Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01”.
Le stazioni appaltanti devono quindi svolgere un’analisi approfondita, anche con riferimento ai nuovi criteri di valutazione previsti dall’allegato I.01.6 del Codice.
Verifica dell’anomalia dell’offerta
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda il costo della manodopera. Tema ripetutamente trattato dalla giurisprudenza amministrativa, dal MIT e dall’ANAC oltre che dal correttivo che ha “revisionato” gli artt. 41, comma 13, 108 e 110.
Gli artt. 108 e 110 del Codice, in particolare, stabiliscono che la stazione appaltante deve valutare la congruità dei costi dichiarati dagli operatori economici, con particolare attenzione al rispetto dei trattamenti salariali minimi stabiliti dai CCNL.
Nel caso specifico, il costo della manodopera indicato negli atti di gara conteneva errori di calcolo, tra cui la mancata considerazione del costo di una figura professionale. L’aggiudicatario ha ripreso il valore errato senza effettuare correzioni, determinando un’importante incongruenza nel proprio piano economico-finanziario.
Secondo il TAR, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, valutando se il costo della manodopera fosse effettivamente congruo rispetto ai livelli salariali previsti dal CCNL scelto dall’aggiudicatario. La mancata attivazione di questo controllo rappresenta un vizio di legittimità della procedura di gara, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Conclusioni
La sentenza del TAR Lombardia conferma, dunque, due principi fondamentali nell’ambito dei contratti pubblici:
- la verifica dell’equivalenza tra CCNL non è una semplice formalità, ma un passaggio obbligato che deve essere condotto con un’analisi dettagliata delle condizioni economiche e normative offerte ai lavoratori;
- in caso di errori nel costo della manodopera indicato negli atti di gara, la stazione appaltante ha il dovere di attivare la verifica dell’anomalia dell’offerta prima di procedere all’aggiudicazione.
Si tratta di principi che rafforzano il controllo della legittimità delle gare pubbliche, garantendo una maggiore trasparenza e tutela dei lavoratori impiegati negli appalti.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 31 gennaio 2025, n. 296