Pergotenda su immobili vincolati: serve il parere della Soprintendenza
In presenza di vincoli urbanistici, è necessario il parere della Soprintendenza, vincolante anche se espresso oltre il termine di 60 giorni
Oggetto di innumerevoli e non univoci contenziosi, la pergotenda sembra adesso aver trovato una sua collocazione stabile tra le attività di edilizia libera, come dimostrano le modifiche all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 apportate dal Decreto Salva Casa.
Ciò nonostante, la vincolatività del parere della Soprintendenza, quando necessario, può comunque rendere impossibile l’installazione del manufatto.
Installazione pergotenda: occhio al parere della Soprintendenza
Dimostrazione ne è la recente sentenza del TAR Lazio del 2 gennaio 2025, n. 47, con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento del parere negativo di una Soprintendenza e il provvedimento di inefficacia di una SCIA in relazione all’installazione di una pergotenda.
Il ricorrente, ritenendo che l’intervento fosse riconducibile all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016, aveva presentato una SCIA senza chiedere il preventivo parere della Soprintendenza.
Secondo il TAR, la decisione dell’Amministrazione sarebbe stata legittima: l’immobile rientrava tra quelli soggetti alle indicazioni della c.d. “Carta della Qualità” dell’Amministrazione che, nell’incidere sullo strumento urbanistico, introduce di fatto un vincolo urbanistico.
Del resto, in materia urbanistica, “il Comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali, tutelando così il tessuto urbanistico al rispetto dei valori culturali-storico e architettonici, che assumono rilievo come "qualità" dei Tessuti ed edifici oggetto di tutela specifica”.
Nel dettaglio, la Carta della qualità del Comune, stabilisce che “ogni opera esterna, a prescindere dalla categoria di intervento cui la stessa è ascrivibile, sugli immobili che ricadono nella carta di qualità, non tutelati per legge, necessitano del parere preventivo e favorevole della Sovrintendenza, da acquisirsi entro 60 giorni”.
In altre parole, ogni intervento che interessi l’immobile attinto dal vincolo in esame, anche se riconducibile all’ambito dell’edilizia libera, deve soggiacere al parere della Soprintendenza.
Pergotenda: edilizia libera, ma occhio ai vincoli
Il Decreto Salva Casa, approvato nel 2024, ha introdotto modifiche significative in materia di edilizia libera e semplificazioni procedurali, con particolare riferimento agli interventi su immobili vincolati.
In particolare, il D.L. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, ha ampliato l’elenco degli interventi realizzabili senza titolo edilizio, semplificando l’installazione di pergotende, pergolati, tende da sole, verande leggere e altre strutture temporanee.
Secondo la nuova lettera b-ter) dell'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».
La pergotenda rientra quindi fra le attività di edilizia libera, in presenza di queste caratteristiche:
- è costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura che la sorregge, qualificabile invece come mero accessorio di sostegno;
- non deve creare nuovi stabili volumi o superfici utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo;
- dev’essere composta in materiale plastico o tessuto, e dev’essere totalmente retraibile al fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già esistente.
- ha finalità di mera protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
La principale innovazione riguarda:
- l’eliminazione di molte incertezze interpretative sulle strutture di copertura removibili, chiarendo che la pergotenda rientra stabilmente nell’edilizia libera se rispetta i criteri consolidati dalla giurisprudenza (struttura leggera, non chiusa, senza aumento di volumetria).
- l’esenzione dalla SCIA e dal permesso di costruire per tutti gli interventi che non comportano un’alterazione della sagoma e del volume dell’edificio principale.
Occhio però a vincoli paesaggistici, storici o ambientali: in questo caso resta necessario il parere preventivo della Soprintendenza per interventi che possano incidere visivamente sul contesto tutelato.
Il valore vincolante del parere della Soprintendenza
L’Amministrazione, rilevando l’assenza di autorizzazione preventiva, ha comunicato la non efficacia della SCIA e il conseguente obbligo di sospensione dei lavori, mentre la Soprintendenza ha espresso parere negativo sull’intervento, ritenendolo impattante sul decoro della facciata e sull’armonia architettonica dell’edificio.
Il TAR ha sottolineato che i pareri della Soprintendenza sono espressione di discrezionalità tecnica e costituiscono atti vincolanti per il Comune.
In particolare, la decisione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- il parere vincolante della Soprintendenza è immediatamente impugnabile perché incide direttamente sulla posizione giuridica del privato;
- è esclusa la formazione del silenzio-assenso in materia di autorizzazioni paesaggistiche e vincolistiche;
- la Soprintendenza esercita un potere dinamico di tutela e i suoi pareri, se adeguatamente motivati, sono insindacabili salvo macroscopici vizi di illogicità o contraddittorietà.
Il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento
Infine, il ricorrente aveva anche richiesto il risarcimento del danno, sostenendo di aver fatto affidamento sulla validità della SCIA.
Anche questa richiesta è stata respinta, in quanto:
- il parere della Soprintendenza è un atto endoprocedimentale, che non conferisce alcun “bene della vita” al privato ma è funzionale a esso;
- non può esserci affidamento legittimo su un’attività edilizia in violazione della normativa;
- il danno lamentato non deriva da un comportamento scorretto dell’Amministrazione, ma dalla mancata acquisizione del parere preventivo obbligatorio.
Documenti Allegati
Sentenza