Autorizzazione paesaggistica postuma: il Consiglio di Stato sulla sanzione
L'accertamento della compatibilità paesaggistica ex post non esonera il trasgressore dal pagamento di una sanzione
Autorizzazione paesaggistica ex post: basta ottenerla per evitare sanzioni? Oppure il trasgressore è comunque obbligato a pagare una sanzione per regolarizzare l’abuso edilizio? E come si calcola questa sanzione?
Autorizzazione paesaggistica postuma: il parere del Consiglio di Stato
Domande interessanti, le cui risposte sono in realtà contenute all’interno della normativa di settore (il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) ma che, come spesso accade, trovano ulteriori conferme dalla giustizia amministrativa.
È il caso del parere definitivo 10 marzo 2025, n. 174 reso da Consiglio di Stato per chiarire una controversia che ha visto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiedere conferme su un affare consultivo relativo alla richiesta di annullamento di una ordinanza ad oggetto la determinazione della sanzione pecuniaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “Ex Post” per la ristrutturazione edilizia con ampliamento di un fabbricato.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, confermato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non esime dal pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Anche quando l’intervento viene considerato compatibile con il vincolo paesaggistico, il trasgressore è sempre tenuto al pagamento di un’indennità, che deve essere calcolata sulla base del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.
Autorizzazione paesaggistica ex post e sanzione pecuniaria
Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato riguardava un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento realizzato senza la necessaria autorizzazione paesaggistica. Il Comune, pur ritenendo l’intervento compatibile con il vincolo, aveva imposto al trasgressore il pagamento di una sanzione, calcolata sulla base dei criteri previsti dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
La ricorrente contestava l’obbligo di pagamento, sostenendo:
- le particolari condizioni del caso che la vedrebbe esente da responsabilità;
- l’incertezza delle condizioni operative esistenti al momento del rilascio della concessione edilizia.
Secondo la difesa, infatti, il vincolo non era riconoscibile, neanche dagli operatori del settore. L’incaricato della progettazione per la ristrutturazione del fabbricato, al momento della presentazione della richiesta di concessione si era trovato ad operare con una documentazione che non poteva far presumere l'esistenza del vincolo.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che per la regolarizzazione paesaggistica postuma, il pagamento della sanzione resta un passaggio obbligato, a prescindere dalla buona fede del proprietario o dall’eventuale inerzia dell’amministrazione nella segnalazione del vincolo.
Principio fondamentale: sanatoria paesaggistica e sanzione
Il Consiglio di Stato ha, quindi, richiamato la non derogabile previsione del combinato disposto di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/200, secondo cui la autorizzazione paesaggistica postuma è rilasciata sulla domanda, previo parere vincolante della Soprintendenza, e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’art. 167, comma 5, del Codice dei beni culturali, infatti, prevede:
- al terzo periodo che “Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”;
- al quarto periodo che “L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.
Anche all’art. 181, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali si dispone che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:…”.
Conclusioni
Il parere del Consiglio di Stato ribadisce con chiarezza un concetto fondamentale: l’accertamento di compatibilità paesaggistica non elimina la sanzione pecuniaria. La sanatoria paesaggistica non è un lasciapassare gratuito per gli abusi edilizi, ma un meccanismo che consente di regolarizzare determinate situazioni, senza escludere le conseguenze economiche per chi ha agito senza autorizzazione.
Questa interpretazione rafforza l’idea che l’autorizzazione postuma non è una scorciatoia per sanare illeciti edilizi senza conseguenze. L’obiettivo della norma non è solo quello di sanare gli abusi, ma anche di sanzionarli in modo proporzionato, scoraggiando comportamenti opportunistici e garantendo il rispetto della tutela paesaggistica.
Documenti Allegati
Parere Consiglio di Stato 10 marzo 2025, n. 174