Incentivi funzioni tecniche: pagabili come lavoro straordinario
La Corte dei Conti: l'Amministrazione può prevedere il pagamento come retribuzione aggiuntiva, purché assicuri comunque il pareggio di bilancio
Gli incentivi alle funzioni tecniche possono essere applicati anche tramite pagamento di lavoro straordinario, quando l'Ente non abbia previsto un apposito fondo, fermo restando il rispetto del principio della clausola di invarianza finanziaria e quindi assicurando il pareggio in bilancio dell’Amministrazione.
Incentivi funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle modalità di erogazione
A fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo Veneto con la Delibera del 20 gennaio 2025, n. 14, in risposta alla richiesta di parere presentata da un Comune sull’erogazione di incentivi alle funzioni tecniche.
In particolare è stato richiesto:
- se l'Ente sia obbligato a prevedere in bilancio, nel caso di concessione di servizi, apposite dotazioni da destinare al finanziamento degli incentivi tecnici e, nel caso di appalti di servizi, se sussista l'obbligo di incrementare gli specifici stanziamenti della percentuale necessaria alla copertura finanziaria degli incentivi tecnici;
- se, in mancanza degli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera, sia applicabile per analogia, in luogo del compenso incentivante, la retribuzione per lo svolgimento di attività oltre il debito orario delle prestazioni di lavoro, e quindi il lavoro straordinario ed eventualmente con quali limiti.
Nuovo Codice Appalti: ok a retribuzione in forma diversa
Preliminarmente, il Collegio ha ricordato che l'istituto degli incentivi tecnici è disciplinato dall'art. 45, d.lgs. n. 36/2023, il quale, in linea di continuità con l'art. 113, d.lgs. n. 50/2016, prevede un sistema compiuto di presupposti e vincoli per la loro erogazione a favore del personale interno alle amministrazioni pubbliche nel caso svolgano specifiche attività nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture.
La nuova formulazione della norma, riferendosi alle attività tecniche nell'ambito delle “procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture” e non più alle sole procedure di gare di appalto, estende l'ambito applicativo a nuove fattispecie, con possibile incremento degli oneri da queste derivanti.
Tuttavia, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri per le funzioni tecniche, l'art. 45, co. 2, aggiunge: "È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti".
Spiegano i giudici contabili che l'esercizio di questo potere discrezionale è supportato da due principi fondamentali:
- il principio del risultato, di cui all'art. 1, comma 4, che costituisce criterio prioritario per l'individuazione della regola del caso concreto nell'attribuzione degli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- il principio di invarianza finanziaria, che deve connotare l'applicazione dell'intero Codice, come stabilito dall'art. 228, ai sensi del quale "1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Il principio di invarianza finanziaria
In relazione alle clausole di invarianza finanziaria, la Corte dei conti ha stabilito che:
- la clausola di invarianza finanziaria impone alle amministrazioni, nel prevedere una maggiore o nuova spesa, di essere in grado di far fronte a tale spesa con le risorse ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di assicurare un sicuro mantenimento dell'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente;
- il legislatore può introdurre nuovi o maggiori oneri solo indicando in modo specifico, anticipato e credibile, i mezzi per farvi fronte;
- la clausola impone a tutti i soggetti chiamati a darle concreta applicazione di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria;
- questa neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell'ente, che, anche a seguito dell'applicazione della norma, deve restare in equilibrio.
Nel caso in esame, pertanto, le decisioni di spesa in materia di incentivi per funzioni tecniche comporteranno oneri nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio.
Ne deriva che l'eventuale aggravio di spesa dovrà essere “neutralizzato” dalla effettiva copertura in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate.
Inoltre, qualora le stazioni appaltanti e degli enti concedenti scelgano una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, l’incentivo non va applicato e va esclusa qualsiasi forma di sovraincentivazione.
Infine, ricorda il Collegio che gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, se e in quanto connotate, non dall'ordinarietà dell'attività spettante ius officii, ma da una complessità di interventi che ne legittimi la deroga,
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Delibera