Immobili abusivi: il CGARS sui costi di demolizione

Il recupero delle somme sostenute per la demolizione rappresenta una prestazione di natura patrimoniale e l'eventuale impugnazione è competenza del giudice ordinario

di Redazione tecnica - 17/03/2025

Tra il comma 4 e il comma 5 dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia, c’è di mezzo una diversa competenza giurisdizionale. Mentre il primo riguarda l’irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione, il secondo invece riguarda i costi di demolizione sostenuti dall’Amministrazione a seguito dell’inottemperanza del privato, portando a un percorso differente nel caso di contenzioso.

Abusi edilizi: le differenze tra sanzione pecuniaria e costi di demolizione 

Lo spiega bene la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana del 3 febbraio 2025, n. 92, con la quale il CGARS ha respinto l’appello per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento dei costi di demolizione sostenuti da un Comune per alcuni immobili abusivi.

In un primo momento, nel giudizio di primo grado, il TAR aveva accolto in questi termini l’istanza cautelare dei ricorrenti:

  • aveva trattenuto a sé la giurisdizione, ritenendo che tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano anche quelle relative alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia, come va ritenuta l'ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio;
  • riconosciuto la non imputabilità ai ricorrenti della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione nel termine assegnato di novanta giorni già accertata dallo stesso TAR, che aveva anche annullato l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20mila euro ex art. 31, co. 4 bis, d.P.R. n. 380/2001.
  • ritenuto che la circostanza era preclusiva dell’acquisto ipso iure dell’immobile in capo al Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Successivamente però aveva cambiato orientamento, respingendo il ricorso e dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'ingiunzione del pagamento dei costi di demolizione, in favore del giudice ordinario.

Da qui l’appello, che il CGARS ha respinto sulla base degli stessi presupposti del giudice di primo grado.

Pagamento dei costi di demolizione: contenzioso è materia del giudice ordinario

Secondo i giudici d'appello è necessario distinguere tra:

  • la richiesta di pagamento della sanzione ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001;
  • la rivendicazione delle spese sostenute per la demolizione ex art. 31, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 380/2001.

Nel primo caso la controversia ricade, senza dubbio, nella sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; nel secondo, si tratta di recupero delle somme sostenute per la demolizione in danno ex art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001.

Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, previo accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire notificato all’interessato, la norma prevede che “l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”.

In questo caso, “il Comune è titolare di un diritto di credito per il recupero delle somme occorse per la demolizione non eseguita spontaneamente dall’autore dell’abuso, a fronte dell’obbligazione di quest’ultimo, rimasto inadempiente, di rimborsare tutte le spese sostenute dall’amministrazione.

Si tratta di una fattispecie complessa - che può ricondursi all’interno di quella generale della c.d. “esecuzione in danno”, costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo - nella quale il diritto dell’amministrazione al rimborso di tali spese ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito.

Costi di demolizione: sono spese per esecuzione in danno

Sul punto si è richiamato il consolidato orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui:

  • le spese sostenute per la cosiddetta “esecuzione in danno” - quando cioè il Comune sulla scorta dei suoi poteri sostitutivi proceda direttamente ad eseguire ordinanze sindacali contingibili e urgenti a protezione della incolumità e salute pubbliche - danno luogo ad una obbligazione di diritto privato trovando quest’ultima esclusivo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione di tali ordinanze e nell’esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione;
  • in questi casi non si pone difatti in discussione il provvedimento amministrativo poiché si tratta soltanto di accertare … il diritto dell’amministrazione al “rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo; il diritto dell’amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito.

Ne discende, pertanto, che la giurisdizione a decidere della opposta “ingiunzione fiscale” appartiene perciò al giudice ordinario.

L’appello è stato quindi respinto, confermando che esulano quindi dalla giurisdizione amministrativa i contenziosi relativi all’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento delle somme dovute per la demolizione dell’immobile abusivo.

 

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