Principio della fiducia: la verifica dei requisiti dell'OE

Il principio sancito nel nuovo Codice Appalti è improntato alla reciprocità e alla leale collaborazione tra Amministrazioni e operatori economici

di Redazione tecnica - 17/03/2025

La necessità di comprova di un requisito non può essere riversata sul concorrente, ma essa va rimessa alla verifica della stazione appaltante, attraverso l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e/o la consultazione del FVOE.

Si tratta della concreta applicazione del principio della fiducia ex art. 2 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) il cui primo comma stabilisce che: “L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.

Si tratta di una fiducia è reciproca e che dunque investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa.

Verifica requisiti operatore: il principio della fiducia nel nuovo Codice Appalti

A ribadire l’importanza di uno dei principi cardine del nuovo Codice Appalti è il TAR Campania che, con la sentenza del 7 marzo 2025, n. 1894, ha respinto il ricorso per l'annullamento dell’aggiudicazione in favore di un RTP di un appalto di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

Secondo il ricorrente il RTP avrebbe dovuto essere escluso, non vantando o comunque non avendo comprovato il possesso né dei requisiti di idoneità professionale e del gruppo di lavoro né dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

In particolare il disciplinare esigeva:

  • il possesso di adeguato titolo di studio e di abilitazione all’esercizio della professione (per i professionisti singoli o associati);
  • l’indicazione dei soggetti impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei soci, amministratori, dipendenti e consulenti firmatari di progetti o rapporti di verifica, con un fatturato verso la Società non inferiore al 50% del proprio fatturato annuo (per le Società di ingegneria o di professionisti);
  •  l’indicazione del nominativo, della qualifica professionale, degli estremi dell’iscrizione all’Albo e della natura del rapporto intercorrente con l’operatore economico, producendo altresì il certificato di iscrizione all’Albo e la copia del contratto di lavoro o, in caso di consulenza, della dichiarazione IVA e delle fatture attestanti il prevalente fatturato verso la Società.

Secondo la ricorrente, per tutti i professionisti costituenti il gruppo di lavoro del RTP aggiudicatario non erano stati indicati i dati anagrafici, gli estremi dell’iscrizione all’Albo e la documentazione comprovante il rapporto esistente, senza che la documentazione occorrente fosse stata acquisita d’ufficio presso altre Pubbliche Amministrazioni o attraverso la consultazione del FVOE di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 36/2023. Si sarebbe trattato di una carenza della documentazione in sede di offerta non sanabile attraverso un’integrazione postuma o mediante soccorso istruttorio.

Il ruolo del FVOE

Di diverso avviso invece il TAR, secondo cui, non solo il Raggruppamento avrebbe fornito una tabella, riportante il titolo di studio e l’iscrizione all’Albo, il nominativo e la Società del costituendo raggruppamento, ma non si poteva esigere di allegare le certificazioni di iscrizione all’Albo, tenuto conto che il disciplinare stabiliva che “Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”, conformemente a quanto prescritto dall’art. 99, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023.

In base a quanto previsto dal disciplinare, per la comprova dei requisiti la stazione appaltante poteva fare ricorso alla documentazione in possesso di pubbliche amministrazioni, attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice.

Il FVOE consente “la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti: a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC; c) forniti dagli OE”.

Nel caso di specie, risulta che la SA ha ritenuto esistenti i requisiti e ha esperito il soccorso istruttorio, limitatamente alla posizione di un professionista, richiedendo la trasmissione degli elementi comprovanti l’abilitazione quale coordinatore della sicurezza nei cantieri; inoltre il costituendo RTP aggiudicatario ha esibito gli organigrammi dei soggetti componenti il RTP. Detta produzione, è idonea a far ritenere che l’aggiudicatario possegga i requisiti contestati, nonostante la ricorrente ne abbia contestato la sussistenza in termini ampi, dubitando della loro veridicità o sufficienza.

Fiducia nei contratti pubblici è reciproca

Ed è qui che entra in gioco il principio della "reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”. Non si tratta, continua il giudice campano, di una fiducia unilaterale o incondizionata: la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa.

Di conseguenza, la necessità di comprova di un requisito non può essere riversata sul concorrente, essendo in base al disciplinare rimessa alla verifica della stazione appaltante, attraverso l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e/o la consultazione del FVOE) il cui operato è da presumere legittimo, in applicazione del suesposto principio della fiducia, in mancanza di una rigorosa e puntuale prova contraria.

Inoltre il soccorso istruttorio attivato dopo l’aggiudicazione, sospendendone temporaneamente gli effetti, non può dirsi illegittimo.

In generale, alla Pubblica Amministrazione non è precluso il potere di rinnovare la propria attività, ove sorgano dubbi o necessità di approfondimenti sulla legittimità di quanto disposto, nell’interesse di tutte le parti coinvolte.

Non può dunque essere posta in dubbio la correttezza dell’operato della SA, laddove abbia voluto verificare il possesso dei requisiti, in accordo con l’orientamento della giurisprudenza secondo cui è legittimo il soccorso istruttorio “quando l’istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all’aggiudicazione della gara e all’impugnazione della stessa da parte del secondo classificato, avendo l’amministrazione posto in essere una sorta di controllo, o meglio, di convalida procedimentale, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado”.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell'operato della SA anche nella verifica dei requisiti dell'operatore.

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