Bonus Barriere Architettoniche 75%: guida completa alla detrazione fiscale
Fino a fine anno è possibile utilizzare l'agevolazione "potenziata" per l'eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti. Analizziamone gli aspetti più importanti
Previsto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il Bonus Barriere Architettoniche 75% permette di usufruire di una detrazione d’imposta in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
Nonostante il D.L. n. 212/2023 prima e il Decreto Superbonus (D.L. n. 39/2024) dopo ne abbiano ristretto gli ambiti di applicazione, si tratta di un’agevolazione che comunque è decisamente vantaggiosa e che vale la pena conoscere.
Bonus barriere: quando è utilizzabile?
Ricordiamo che, come chiarito dal D.L. n. 212/2023, l’accesso al bonus barriere è subordinato al rilascio dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che dimostri il rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.
Nel caso in cui l’intervento riguardi un edificio in condominio, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea pari ad almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
La detrazione fiscale è destinata a:
- persone fisiche: proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di intervento.
- condomìni, per interventi sulle parti comuni degli edifici.
- Imprese e soggetti IRES: in relazione ad interventi su immobili strumentali all’attività d’impresa o professionale.
Il bonus non è limitato esclusivamente a persone con disabilità, ma può essere richiesto anche da chi effettua lavori su edifici con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità generale.
Interventi ammessi e limiti di spesa
Il bonus 75% può essere utilizzato per le spese documentate e pagate tramite bonifico parlante fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche “verticali” quali:
- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.
La detrazione è pari al 75%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, da calcolare sui seguenti massimali di spesa:
- 50mila euro per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti in edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti in edifici composti da oltre otto unità immobiliari, a partire dalla nona unità. Per le prime 8 si applica il massimale di spesa pari a 40mila euro.
Sconto in fattura e cessione del credito
Nel caso del bonus barriere 75%, le opzioni alternative possono essere utilizzate, fermo restando alcuni paletti introdotti, successivamente al Decreto Cessioni, con il D.L. n. 212/2023 e con il D.L. n. 39/2024.
In particolare il D.L. n. 212/2023, con l’art. 3, comma 1, lettera a), ha modificato il comma 1-bis del D.L. n. 11/2023, prevedendo che la deroga per l’utilizzo indiscriminato delle opzioni alternative sul bonus 75% barriere architettoniche vale:
- per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024, da:
- condomini, nel caso di interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Le limitazioni non sussistono quando nel nucleo sia presente un soggetto in condizioni di disabilità;
- per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali
in data antecedente al 30 dicembre 2023:
- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi senza necessaria presentazione di titolo abilitativo, con lavori già iniziati oppure in presenza di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Successivamente, il Decreto Superbonus ha stabilito che le deroghe si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento e per quelle successive nel caso di interventi per i quali in data antecedente alla stessa data:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.