Responsabilità direttore dei lavori: il contratto d’appalto prevale sulla giurisprudenza

Una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila rivede la tradizionale interpretazione della responsabilità del direttore dei lavori in caso di errori esecutivi.

di Cristian Angeli - 17/03/2025

Quando si verificano problematiche in cantiere, spesso si aggiunge un altro problema: determinare chi ne sia effettivamente il responsabile. Il processo edilizio coinvolge infatti numerosi attori, sia nella fase progettuale che nell’esecuzione dei lavori, poiché la legge italiana consente l’intervento di diverse figure professionali. Se poi si aggiungono i bonus fiscali, le cose si complicano ulteriormente, con l’ingresso in scena di professionisti asseveratori e consulenti per la gestione degli aspetti fiscali e delle agevolazioni.

Tra tutte queste figure, però, ce n’è una che ricopre il ruolo di dominus dell’intero processo: il direttore dei lavori. In base alla giurisprudenza consolidata, infatti, è il direttore dei lavori ad avere la responsabilità di garantire la conformità dell’opera, sia rispetto al progetto che alle regole d’arte. Ma attenzione a non dare niente per scontato, soprattutto se il caso arriva in tribunale, come dimostra la recente sentenza n. 311 del 10/03/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila, che ha suscitato nuove riflessioni sulla responsabilità del direttore dei lavori.

I fatti di causa

La vicenda in questione riguarda un contenzioso tra un’impresa appaltatrice e un architetto, direttore dei lavori di una costruzione e nasce a causa di una grave discrepanza rispetto alle previsioni progettuali: l’altezza dell’edificio era stata aumentata di ben 1,20 metri per effetto della traslazione del piano di calpestio. Questo scostamento ha costretto il committente a risarcire il proprietario del terreno adiacente, che aveva presentato un esposto lamentando la riduzione della luce e la lite era stata definita stragiudizialmente con un esborso di oltre 50.000euro.

Di fronte a questa situazione, l’architetto è stato citato in giudizio per inadempimento dei suoi doveri di vigilanza. Tuttavia, il professionista ha difeso la propria posizione sostenendo che la responsabilità per l’errore nell’esecuzione dei lavori dovesse essere attribuita all’ingegnere, nominato direttore dei lavori strutturali. La sua argomentazione si fondava su due motivi principali: il primo, che il contratto d’appalto prevedeva la figura del direttore dei lavori per la fase strutturale, e quindi la responsabilità per la non conformità strutturale non fosse sua; il secondo, che lui stesso non fosse presente in cantiere il giorno in cui vennero posate le fondazioni, essendo stato assente per un intervento chirurgico, come da certificazione prodotta.

Il ruolo del direttore dei lavori

In giurisprudenza, il ruolo del direttore dei lavori è ben definito: si tratta di un professionista che deve garantire la conformità del progetto e la corretta esecuzione dei lavori, rispettando le normative e le regole tecniche. È, infatti, previsto un "canone di diligenza qualificata", secondo cui rientra nei doveri del direttore dei lavori il controllo e la verifica costante del rispetto del progetto e delle modalità esecutive. L'omissione di questi doveri comporta inevitabilmente l’attribuzione di responsabilità al professionista.

Una delle sentenze più recenti che toccano questo argomento, la n. 27045 del 18 ottobre 2024 della Corte di Cassazione, ha stabilito infatti che: “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente”.

La sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila

Nonostante l'ampio filone giurisprudenziale che chiarisce la responsabilità del direttore dei lavori in presenza di errori esecutivi, il giudice della Corte d'Appello di L’Aquila ha deciso di adottare un approccio diverso, privilegiando le disposizioni contenute nel contratto d’appalto. Secondo il Tribunale il contratto specificava chiaramente i compiti assegnati al direttore dei lavori strutturali, tra cui il controllo dell’esecuzione nonché la redazione di una relazione suppletiva in caso di interventi non previsti negli elaborati progettuali. Perciò, sebbene l'architetto fosse il direttore dei lavori generali, trattandosi di errore nato nella fase di realizzazione delle opere in cemento armato, il compito di vigilanza su di esse rientrava sotto la supervisione dell’ingegnere specializzato.

In merito alla responsabilità dell'architetto, il giudice ha dichiarato: “La rilevanza probatoria del contratto deve prevalere sulla circostanza che l’architetto non fosse presente (peraltro deve ritenersi per una valida ragione ampiamente documentata) al momento dell’inizio dei lavori ed anche (ragionevolmente) non lo fosse neppure quando la ditta appaltatrice ha realizzato il piano di calpestio in maniera difforme rispetto alle iniziali previsioni progettuali. A tale riguardo, sulla scorta di quanto riportato nel contratto di appalto, il direttore dei lavori strutturali avrebbe anche dovuto non solo rilevare lo scostamento rispetto al progetto iniziale, ma anche avrebbe dovuto redigere una specifica relazione.”

Pertanto, la Corte ha ritenuto che non potesse essere attribuita alcuna responsabilità all’architetto, nonostante l’errore che ha portato a un innalzamento non previsto dell’intero fabbricato.

L’importanza di identificare preventivamente i responsabili

Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale: identificare correttamente le figure responsabili prima di intraprendere un contenzioso è cruciale. Citare il professionista sbagliato (o l’impresa sbagliata) può non solo comportare la perdita della causa, ma anche l’impossibilità di ottenere un giusto risarcimento per i danni subiti.

La lezione che si può trarre da questo caso è quindi quella di analizzare, o di fare analizzare a un professionista esperto, i fatti e i progetti, identificando preventivamente mediante una perizia le problematiche e i soggetti che possono esserne chiamati a risponderne.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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