Codice Appalti: nuove modifiche in Gazzetta Ufficiale

Con il Decreto PA viene modificato l'Allegato I.11, recante le disposizioni sul Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ecco cosa cambia

di Redazione tecnica - 18/03/2025

Non c’è pace per il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n 36/2023, chiamato comunemente “nuovo Codice Appalti”, ma invecchiato precocemente con le modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo”) e adesso con ulteriori integrazioni, introdotte con il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 (c.d. “Decreto PA”).

Codice Appalti 2023: tutte le modifiche

Benché la Legge delega n. 78/2022 abbia espressamente previsto la possibilità per il Governo di modificare il Codice dei contratti entro 2 anni con uno o più decreti legislativi, ad oggi il D.Lgs. n. 36/2023 ha “subito” le seguenti modifiche normative:

  • dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legge 29 maggio 2023, n. 57, abrogato e confermato identico con la Legge n. 87/2023, art. 6, comma 2-bis - Modificato l'art. 108, comma 7;
  • dall'art. 15-quater, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170 - Modificati gli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4;
  • dall'art. 40, comma 1 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - Modificato l'art. 6, comma 2, Allegato II.14;
  • dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
  • dall'art. 7, comma 1 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16 - Modificato l'art. 63, comma 4;
  • dall'art. 20, comma 1 del Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25 - Modificato l'art. 8, Allegato I.11.

Da ricordare le polemiche sorte prima della nascita del D.Lgs. n. 209/2024 con il Consiglio di Stato che ha demolito il primo vero correttivo del Governo.

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Codice Appalti 2023: arrivano nuove modifiche

L'ultima modifica normativa arriva in fondo dal D.L. n. 25/2025 (quasi trafugata e inserita in fretta e furia) con l’art. 20, rubricato “Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che modifica l’art. 8 dell’Allegato I.11 del D.Lgs. n. 36/2023 “Disposizioni di organizzazione, competenze, regole di funzionamento e ulteriori attribuzioni del CSLP” con l’inserimento dei commi 2-bis e 2-ter e della lettera c-bis) al comma 4.

Questo il testo della norma:

"1. All'allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 

«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», di cui all'allegato I.7 al presente codice.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).».

b) al comma 4, dopo la  lettera  c), è aggiunta  la  seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle  disposizioni
di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.». 

Cosa cambia con il Decreto PA

Con le nuove disposizioni, i soggetti che sottopongono a verifica del CSLP progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali devono versare un contributo dell’0,3 ‰ dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto, o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di 100mila euro. Restano escluse dall'adempimento le amministrazioni dipendenti dal MIT.

Queste risorse, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, saranno destinate alle verifiche tecniche e alle necessità operative connesse allo svolgimento delle attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche per integrarne la composizione con ulteriori tre esperti.

Infine, la nuova lettera c-bis) del comma 4 aggiunge le entrate derivanti dal versamento del contributo "di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter”, tra le risorse assegnate al CSLP per lo svolgimento delle proprie attività.

 

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