Superbonus 110% per immobili danneggiati dal sisma: regole, agevolazioni e blocco delle opzioni

In un interessante documento, i commercialisti spiegano a quali condizioni spettano ancora le agevolazioni al 110% e le opzioni alternative per lavori su edifici danneggiati da eventi sismici

di Redazione tecnica - 19/03/2025

In un nuovo documento di ricerca, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno fornito un’analisi dettagliata sulle regole del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli immobili ubicati nelle zone colpite da eventi sismici.

Il focus principale riguarda l’interazione tra il Superbonus e il contributo per la ricostruzione, la possibilità di continuare a usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, e le specifiche eccezioni previste per le zone del cratere.

L’ultima parte del documento fornisce una serie di casistiche concrete per guidare i professionisti e i contribuenti nell’applicazione del Superbonus in zone colpite da eventi sismici.

Superbonus 110% per i territori colpiti da eventi sismici: il quadro aggiornato

Dopo una breve premessa, il documento è così articolato:

  • SPETTANZA DELLA DETRAZIONE AL 110% SINO AL 31 DICEMBRE 2025
    • Ambito di applicazione
    • Applicazione del superbonus sulle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione
    • Rinuncia al contributo per la ricostruzione a favore del superbonus “rafforzato”
  • FRUIZIONE MEDIANTE SCONTO O CESSIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2025
    • Opzioni esercitabili post 29 marzo 2024 in base a norma transitoria
    • Opzioni esercitabili post 29 marzo 2024 in base a norma derogatoria
    • Varianti post 29 marzo 2024 che incidono sull’ammontare dei lavori
  • ALBERO DELLE CASISTICHE
    • Richiesta di contributo entro il 29 marzo 2024, senza rinuncia
    • Richiesta di contributo e rinuncia entrambe entro il 29 marzo 2024
    • Richiesta di contributo entro il 29 marzo 2024 e rinuncia dopo il 29 marzo 2024
    • Richiesta di contributo dopo il 29 marzo 2024, senza rinuncia
    • Richiesta di contributo e rinuncia entrambe dopo il 29 marzo 2024

La disciplina applicabile agli immobili situati nelle zone colpite da terremoti dal 1° aprile 2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, è stata oggetto di diversi interventi normativi, che ne hanno modificato il perimetro e le condizioni di applicazione.

Ad oggi, la detrazione fiscale nella misura originaria del 110% si applica esclusivamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ma solo se l'immobile ha subito danni diretti dal sisma, circostanza che deve essere comprovata attraverso la scheda AeDES o un documento equivalente.

 

Superbonus e contributo per la ricostruzione: due alternative per i beneficiari

Come specificato nel documento, gli interventi di ricostruzione possono beneficiare sia del Superbonus 110% sia del contributo per la ricostruzione.

Tuttavia, l’interazione tra queste due agevolazioni segue regole precise:

  • se il contribuente usufruisce del contributo per la ricostruzione, il Superbonus si applica solo sulle spese eccedenti quelle coperte dal contributo pubblico (commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020); questo perché l’agevolazione fiscale può riguardare esclusivamente le somme effettivamente rimaste a carico del beneficiario;
  • se il contribuente rinuncia al contributo per la ricostruzione, può beneficiare esclusivamente del Superbonus, ma con un vantaggio: come previsto dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il tetto massimo di spesa è aumentato del 50% rispetto ai limiti ordinari previsti.

 

Blocco cessione e sconto in fattura: le nuove regole dal 30 marzo 2024

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la possibilità di continuare a usufruire delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, introdotte dall’art. 121 del D.L. 34/2020.

Inizialmente, le spese sostenute per il Superbonus eventi sismici erano escluse dal blocco delle opzioni imposto dal D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”). Tuttavia, con l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 questa esenzione è stata eliminata: a partire dal 30 marzo 2024, anche per queste spese si applica il divieto di cessione del credito e sconto in fattura.

Esiste però ancora una possibilità di deroga, che consente di continuare a usufruire delle opzioni di sconto e cessione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 qualora:

  • entro il 29 marzo 2024 sia stata presentata la CILAS;
  • in alternativa, entro la stessa data, sia stata presentata l’istanza per il contributo per la ricostruzione.

L’alternatività tra le due condizioni significa che è sufficiente uno solo di questi due requisiti per rientrare nella norma transitoria e mantenere l’accesso alle opzioni di sconto e cessione.

 

Eccezioni per la zona del cratere sismico

Per le zone del cratere sismico (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), il legislatore ha introdotto un’ulteriore deroga: anche le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 possono continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito, ma entro un limite di spesa di 400 milioni di euro (di cui 70 milioni destinati agli eventi del 6 aprile 2009).

Questo plafond è soggetto a monitoraggio da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 e degli Uffici speciali per la ricostruzione Sisma 2009.

Occhio però a chi sceglie di usufruire del Superbonus rafforzato, con tetto di spesa maggiorato del 50%:

  • se la CILAS o l’istanza per il contributo sono state presentate prima del 30 marzo 2024, il Superbonus rafforzato continua a beneficiare delle opzioni di sconto e cessione, rientrando nella disciplina transitoria;
  • diversamente l’agevolazione non rientra in questo meccanismo di eccezione, e potrà quindi essere utilizzata solo come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

 

Superbonus e contributo ricostruzione: i punti chiave

In sintesi, le principali scadenze e condizioni da rispettare per non perdere il beneficio sono:

  • Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma solo per immobili danneggiati dal sisma e con nesso di causalità diretto dimostrato da scheda AeDES o documento equivalente;
  • possibilità di scelta tra contributo per la ricostruzione e Superbonus: se si rinuncia al contributo pubblico, il limite di spesa agevolabile aumenta del 50%;
  • dal 30 marzo 2024, il blocco delle opzioni di sconto e cessione si applica anche agli interventi su immobili danneggiati dal terremoto, salvo deroghe transitorie per chi ha presentato CILAS o istanza di contributo prima del 29 marzo 2024;
  • possibilità per immobili nelle zona del cratere sismico di continuare a usufruire delle opzioni alternative alle detrazioni dirette anche per spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, ma entro un limite di 400 milioni di euro.

 

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