Inadempimento e danno da perdita di chance nei bonus fiscali

Le decisioni dei Tribunali di Torino e Milano offrono nuove prospettive sulla risarcibilità del danno da mancata fruizione del bonus

di Cristian Angeli - 20/03/2025

I bonus fiscali hanno rappresentato un'opportunità significativa per i proprietari immobiliari. Tuttavia, la complessità delle normative e le difficoltà nel soddisfare i requisiti, più e più volte commentate in queste pagine, stanno generando numerosi contenziosi, soprattutto quando l'inadempimento dell'appaltatore ha precluso l'accesso ai benefici fiscali.

Due recenti sentenze, una del Tribunale di Torino (sentenza n. 6182/2024) e un’altra del Tribunale di Milano (sentenza n. 356/2025), trattano il tema della perdita di chance, ovvero il danno economico subito dal committente a causa della mancata fruizione dei bonus fiscali. Queste decisioni offrono spunti interessanti sull'orientamento giuridico che si sta formando in merito alla risarcibilità di questo tipo di danno.

Perdita di chance: un danno da dimostrare

La perdita di chance si verifica quando un soggetto (sia esso un privato o una società), perde la possibilità concreta di ottenere un beneficio economico a causa di un fatto illecito o di un inadempimento contrattuale. A differenza di altri tipi di danno, la perdita di chance riguarda la perdita di un'opportunità di guadagno futuro, non di un bene già acquisito.

Nel contesto dei contratti di appalto e dei bonus fiscali, la perdita di chance si configura quando l'inadempimento dell'appaltatore impedisce al committente di ottenere il beneficio fiscale, come il Superbonus o altri tipi di agevolazioni fiscali. La giurisprudenza italiana appare compatta nel richiedere prove concrete che dimostrino che senza l'inadempimento il committente avrebbe effettivamente beneficiato del bonus. Una prova, quest’ultima, tutt’altro che semplice da fornire, dovendo tener conto di fattori temporali e fiscali. Ci sono poi anche fattori di natura tecnica da considerare, che solo tramite una perizia “preventiva” possono essere esplorati, come ad esempio quelli legati all’effettiva fattibilità del progetto e all’effettiva regolarità dell’iter edilizio predisposto.

La sentenza del Tribunale di Torino

La sentenza n. 6182/2024 del Tribunale di Torino ha affrontato il caso di un condominio che aveva stipulato un contratto di appalto per il rifacimento dei balconi, con l'intenzione di usufruire del bonus facciate al 90%. L'appaltatore, però, non ha mai iniziato i lavori, causando la risoluzione del contratto per inadempimento. Il condominio ha richiesto il risarcimento per il danno derivante dalla perdita del beneficio fiscale.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta, affermando che il danno da mancata fruizione delle detrazioni fiscali è risarcibile solo se il committente dimostra, con criteri probabilistici, che avrebbe effettivamente ottenuto il bonus senza l'inadempimento dell'appaltatore.

Nello specifico caso il giudice ha sottolineato che la prova della conformità dell'edificio alle normative richieste per l'ottenimento del bonus non era stata fornita, né tantomeno erano stati adempiuti tutti gli obblighi necessari per poter accedere all'agevolazione. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse possibile accertare la perdita di chance.

La sentenza del Tribunale di Milano

Una posizione diversa è emersa nella sentenza n. 356/2025 del Tribunale di Milano. Il caso riguardava un contratto di appalto per lavori di efficientamento energetico su un immobile privato, finalizzati al Superbonus 110%. L'appaltatore non ha rispettato il termine essenziale del 30 settembre 2022, che avrebbe consentito di completare almeno il 30% dei lavori, determinando la perdita definitiva del beneficio fiscale.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la risarcibilità del danno, ma ha adottato un criterio innovativo nella sua quantificazione. Invece di calcolare il danno in base all'importo del bonus fiscale perso, il risarcimento è stato determinato sulla base del mancato incremento di valore dell'immobile che sarebbe derivato dai lavori. La sentenza stabilisce che, poiché il bonus in questione non implicava il pagamento diretto di somme al beneficiario, ma piuttosto avrebbe consentito di ottenere un'opera "a costo zero", il danno patrimoniale va individuato nel mancato ottenimento di questa opera.

Questo approccio, pur mantenendo l'esigenza di una prova del danno, evita il rischio di risarcire l'intero importo del bonus, che potrebbe risultare sproporzionato rispetto alla situazione. Inoltre, consente di considerare il danno effettivo subito dal committente, misurato nell'impatto sul valore dell'immobile, piuttosto che nella semplice perdita del bonus fiscale.

Un possibile equilibrio tra i due orientamenti

Le due sentenze evidenziano due approcci distinti: il Tribunale di Torino, in linea con altri, ha poto l'accento sulla necessità di prove concrete per dimostrare che il committente avrebbe effettivamente ottenuto il bonus, mentre il Tribunale di Milano ha adottato un criterio più innovativo, valutando l'impatto patrimoniale del danno anziché concentrarsi sul valore del bonus stesso.

Un punto di equilibrio potrebbe consistere nell'accertare prima l'inadempimento dell'appaltatore come condizione preliminare per il risarcimento e, successivamente, prevedere due modalità di quantificazione del danno. Se il committente è in grado di dimostrare che avrebbe sicuramente ottenuto il bonus, il risarcimento potrebbe essere commisurato all'importo del beneficio fiscale perso. In alternativa, se non è possibile fornire una prova così diretta, il danno potrebbe essere quantificato sulla base del mancato incremento di valore dell'immobile o degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per completare i lavori.

La questione dell'onere della prova

In sintesi, il tema della perdita di chance nella fruizione dei bonus fiscali è destinato a restare centrale nelle controversie legate agli appalti. La giurisprudenza è ancora in fase di evoluzione, e si attende un maggiore coordinamento per garantire risposte coerenti per i committenti che hanno subito danni a causa di inadempimenti degli appaltatori.

Appare evidente l’importanza di una perizia preventiva che valuti i più opportuni criteri per la determinazione del danno, tenendo conto delle costanti evoluzioni di prassi e giurisprudenziali, onde evitare che la richiesta di risarcimento venga rigettata.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata